Art. 71 Disposizioni preliminari

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte del conti) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

MANCATA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO

TAR LAZIO LT SENTENZA 2011

L’articolo 71, comma 2, del D.P.R. 554/1999, per tempo vigente, nell’imporre al concorrente di prendere visione dei luoghi a garanzia della serieta' dell’offerta, non prevede l’esclusione; l’ulteriore adempimento, di allegare all'offerta la relativa attestazione, non giustificato, integra una condizione nulla.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DEI LUOGHI

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2011

L'art. 71 del D.P.R. 554/99 prevede poi che l'offerta dell'impresa (alla quale deve riconoscersi una valenza anche negoziale e non solo procedimentale) debba contenere una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di averli giudicati adeguati, considerando i lavori eseguibili e remunerativi alla luce del ribasso offerto. L'impresa deve altresi' dichiarare di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonche' di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo.

La giurisprudenza della Corte Suprema, occupandosi dell'art. 1 del DPR 1063 del 1962, che costituisce l'antecedente cronologico dell'art. 71 del D.P.R. 554/99, ha avuto modo di chiarire che la clausola contrattuale con cui l'impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile o dal risolversi in un riconoscimento della remunerativita' dei prezzi dell'appalto, si traduce in un'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilita', determinando un allargamento del rischio, senza pero' comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio (Cass. 18/02/2008 n. 2932; Cass. 18/09/2003 n. 13734).

Del tutto priva di riscontro normativo appare, quindi, la tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui il controllo che dovrebbe effettuare l'appaltatore al momento dell'offerta si esaurirebbe in una verifica di larga massima che non inficia la possibilita' di sollevare successive contestazioni al momento della stipulazione o della esecuzione dei lavori alla luce di una piu' approfondita disamina.

In senso contrario deve, invece, ribadirsi che all'onere di completezza progettuale che fa capo all'amministrazione nella fase del bando di gara fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art. 71 cit., assumono l'impegno di realizzare l'opera cosi' come progettata, avendone valutato i rischi e le difficolta' e ricompreso nell''offerta formulata i relativi costi.

Lo scopo della norma, occorre ricordarlo, è, infatti, proprio quello di evitare che offerte poco avvedute o possano poi comportare successive controversie con l'impresa, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi.

Non puo', quindi ritenersi giustificato il comportamento tenuto dalla ricorrente che solo in fase di stipula del contratto ha sollevato questioni in ordine alla esecutivita' e congruenza del medesimo progetto che essa aveva dichiarato adeguato ed eseguibile in sede di offerta.

Ed ancor meno si giustifica il comportamento tenuto dalla ricorrente alla luce della disponibilita' manifestata da parte dell'Amministrazione provinciale a tenere in considerazione le sue proposte di modifica progettuale attraverso l'approvazione di una successiva perizia di variante nei limiti consentiti dall'ordinamento.

ERRORI PROGETTUALI DELLA PA - RISARCIMENTO DANNI PER I MAGGIORI COSTI SOPPORTATI DALL'IMPRESA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sussistenza o meno di una responsabilità della Stazione Appaltante nel caso in cui nel progetto esecutivo non sia stato considerato in modo completo lo stato dei luoghi e sui limiti di detta responsabilità. [B] Sulla configurabilità o meno di una violazione del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante nel caso di ritardo nell’adeguamento del progetto esecutivo. [C] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’Impresa in dipendenza del prolungamento della durata contrattuale causato dalla necessità di operare una variante al progetto esecutivo. [D] Sulla possibilità o meno che l’Impresa ottenga la risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante nel caso di paralisi dei lavori dovuta a ritardo nell’approntamento della necessaria perizia di variante. [E] Sulla tempestività o meno delle riserve formulate dall’Impresa in sede di esame della perizia di variante e sulla definizione di “primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse”. [F]Sulla possibilità o meno di considerare sede idonea alla iscrizione delle riserve gli ordini di servizio redatti dalla Direzione Lavori. [G] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’impresa appaltatrice in conseguenza di errori e/o omissioni nelle indagini geologiche compiute dalla stazione appaltante. [H] Sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa per l’inutile mantenimento del cantiere per i ritardi dovuti alla Stazione Appaltante e sulle tipologie di danni eventualmente risarcibili. [I] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri per macchinari e attrezzature, compresi i macchinari non direttamente ed esclusivamente utilizzabili per la produzione (automobili, furgoni e simili). [L] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa in ragione dell’aumento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati verificatosi nel periodo di esecuzione delle opere conseguente al ritardo imputabile alla Stazione Appaltante. [M] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori costi sopportati dall’Impresa in relazione alle polizze fideiussorie prestate a causa del prolungato vincolo contrattuale. [N] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali conseguenti alla ridotta produttività conseguente alla illegittima sospensione dei lavori imputabile alla Stazione Appaltante. [O] In particolare: sulla risarcibilità o meno del mancato utile per il periodo di anomalo andamento dell’appalto. [P] In particolare: sulla prova necessaria e sulla quantificazione del mancato utile d’impresa per il periodo di anomalo andamento dei lavori. [Q] Sulla rilevanza o meno, ai fini della risarcibilità dei danni subiti, della circostanza che l’Impresa abbia accettato e fatto proprio, con le rituali dichiarazioni richieste in fase di gara dalla Stazione Appaltante, il progetto originario, la cui erroneità costituisce uno degli elementi causali dei danni lamentati

VARIANTE PROGETTUALE DELLA PA NON IDONEA AL REGOLARE ANDAMENTO DELL'APPALTO - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sul caso in cui i termini per la conclusione dell’accordo bonario scadano dopo la notifica della domanda di arbitrato ma prima della conclusione del procedimento arbitrale. [B] Prima della indizione della gara la stazione appaltante è tenuta ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata. [C] Sulla dichiarazione ex. Art. 71 del D.P.R. 554 del 1999 resa dall’appaltatore, in sede di gara. [D] Sul caso in cui se in un momento successivo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, e quindi nella concreta fase di esecuzione dei lavori, la variante progettuale introdotta dall'Amministrazione non si riveli idonea a consentire il regolare andamento dell'appalto. [E] Sull’art. 26 della Legge n. 109/1994 secondo il quale l’appaltatore può avvalersi della eccezione di inadempimento e sulle altre ipotesi di risoluzione contrattuale. [F] Sulla risoluzione contrattuale per mutuo dissenso. [G] Sulla la sospensione, ancorché di fatto, dei lavori per lunghi periodi di tempo per esigenze connesse all’approvazione di una variante. [G] Sul risarcimento del danno per mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature stimabile in una media ponderale del 10% annuo

PAR CONDICIO E FORMALIZZAZIONE RISERVE

LODO ARBITRALE 2010

[A] In caso di dubbio alla interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. [B] Sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto ma esclusa da bando di gara. [C] Il rispetto del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti non impedisce all’Amministrazione committente di effettuare scelte diverse rispetto a quelle effettuate in un primo momento. Affermare il contrario significa “ingessare” l’appalto. [D] La par condicio tra i concorrenti si esaurisce al momento della gara. [E] Sull’impugnazione dell’atto di nomina del presidente del Collegio da parte della Camera arbitrale dei lavori pubblici. [F] Sulla clausola del capitolato speciale che prevede la formalizzazione della riserva mediante raccomandata. [G] Sul registro di contabilità costituito da fogli separati solo spillati tra loro, non sottoscritti né vidimati. [H] Sugli allibramenti generici e del tutto “indeterminati” - anche sui libretti delle misure - effettuati sulla base di macro-aliquote percentuali, non suffragate da analitici e circostanziati conteggi. [I] Un registro di contabilità deve lasciare disponibili numerose pagine per l’esplicazione delle riserve. [L] Sulla dichiarazione dell’impresa ex. art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [M] Sulla necessità o meno di far sottoscrivere all’appaltatore gli stati di avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento. [N] La sottoscrizione dell’atto di sottomissione relativo ad una variante non ha natura né transattiva né abdicativa di pretese future. [O] Sull’entità del risarcimento del danno per la risoluzione del contratto per inadempimento della committente. [P] Sulla quantificazione del danno relativamente al mancato utile. [Q] Sul danno costituito dal mancato ammortamento dei macchinari e mezzi d’opera

SOSPENSIONE PRESTAZIONI FORNITURE E SERVIZI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Alla clausola compromissoria non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. [B] Sulle conseguenze per l’appaltatore nel caso si rifiuti di firmare il contratto. [C] La normativa in materia di sospensioni dettata per gli appalti di lavori è applicabile estensivamente a tutti gli appalti pubblici, ivi compresi quelli di servizi. [D] Sulla legittimità o meno della sospensione in conseguenza del provvedimento cautelare del giudice emesso in seguito all’impugnazione della concessione edilizia da parte di un terzo

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE - REVOCA E INDENNIZZO

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2009

L’eventuale responsabilita' precontrattuale dell’Amministrazione (che il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva nelle ipotesi di cui all’art. 244, primo comma, del d.lgs. n. 163/2006) prescinde dall’eventuale emanazione di atti illegittimi, in quanto la stessa sussiste in tutti i casi in cui possa rinvenirsi nel comportamento amministrativo un contegno contrario alle norme di diritto comune di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., indipendentemente dalla violazione di disposizioni imperative di diritto pubblico che possano determinare l’annullabilita' di specifici provvedimenti.

Premesso, infatti, che l’obbligo di buona fede nelle trattative va inteso in senso oggettivo (Cass., n. 340/1988), potendo, quindi, venire in rilievo un contegno meramente colposo dei contraenti, con riferimento al caso in esame va osservato che, tenuto conto della semplicita' dei lavori da eseguire e dello specifico rilievo che la fornitura della striscia di gomma di cui si tratta avrebbe assunto nell’economia degli stessi, non solo l’Amministrazione, ma anche la ricorrente era tenuta a verificare l’effettiva congruita' del prezzo di tale materiale (come indicato negli atti di gara), di talche' la ricorrente non puo' oggi imputare alla stazione appaltante le conseguenza di un’omessa verifica che, secondo canoni di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto compiere essa stessa.

Tale conclusione è confermata dal fatto che la stessa ricorrente, in sede di gara, ha formulato le dichiarazioni di cui all’art. 71, secondo comma, del d.p.r. n. 554/1999, come puntualmente indicato nel provvedimento di revoca.

Per quanto attiene la richiesta di indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, deve, invece, osservarsi che, ai sensi del primo comma della disposizione indicata, la revoca che puo' giustificare la corresponsione dell’indennizzo è quella dipendente da sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, mentre nel caso di specie il provvedimento in autotutela è stato assunto in ragione della mancata stipula del contratto da parte dell’interessata (cioè per un comportamento formalmente riferibile alla ricorrente). Ne' varrebbe obiettare che il rifiuto della stipula è, in effetti, dipeso dall’erronea indicazione del prezzo di cui si è discusso, posto che anche la successiva consapevolezza (da parte dell’Amministrazione) di tale erroneita' non potrebbe qualificarsi, comunque, come sopravvenuto motivo di pubblico interesse, ne' come mutamento della situazione di fatto, ne' come nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla validità o meno della clausola arbitrale contenuta del capitolato speciale d’appalto qualora la stessa non sia stata espressamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. [B] Sul contratto di appalto stipulato nella forma “pubblico amministrativa” e sulla necessità o meno che talune clausole siano espressamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. [C] Sul termine di 20 giorni di cui all'articolo 810, 1 comma, c.p.c. per la nomina dell’arbitro da parte del convenuto. [D] Sugli oneri che gravano sulle parti riguardo all’esperimento del tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del codice. [E] Sulla necessità o meno di accertare se l'Impresa abbia o meno sottoscritto con riserva lo stato finale ed esplicato le relative riserve, nei termini di legge, laddove il conto finale sia stato redatto dopo che l'Impresa aveva già proposto il giudizio arbitrale. [F] Sul valore della dichiarazione resa dall’appaltatore ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 554 del 1999. [G] Sulla relazione tra la sorpresa geologica di cui al comma 2 dell’art. 1664 c.c. e le indagini geognostiche che l’amministrazione deve effettuare per la redazione del progetto esecutivo. [H] Rientra tra gli oneri dell'appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo. [I] Sulla quantificazione dell’equo compenso che spetta all’appaltatore in caso di sorpresa geologica ai sensi del secondo comma dell’art. 1664 c.c. [L] Qualora le parti di un contratto ne invochino la risoluzione per inadempimento, senza che nessuna riesca a provare l'inadempimento dell'altra, il contratto deve ritenersi risolto per mutuo dissenso

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla discordanza tra le clausole del contratto d’appalto e quelle del capitolato speciale riguardo alla competenza arbitrale e su quale tra le due debba ritenersi prevalente. [B] Sull’ipotesi in cui il direttore lavori contesti nel merito la fondatezza delle riserve omettendo di rilevarne l’intempestività ed in giudizio l’Amministrazione non formuli tempestivamente l’eccezione di decadenza. [C] Sulla valenza del verbale ex. art. 71, comma 3, del D.P.R. 554 del 1999. [D] Sulle condizioni che devono sussistere affinché all’appaltatore possa essere riconosciuto l’equo compenso ai sensi del comma 2 dell'art. 1664 c.c.

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sul caso in cui l’ente appaltante abbia omesso di contestare la mancata tempestiva iscrizione delle riserve formulate dall'appaltatore e di eccepirne così la decadenza. [B] Sul valore del verbale redatto ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. 554 del 1999 riguardo alle successive eccezioni mosse dall’appaltatore. [C] Sull'art. 1664, secondo comma, c.c. relativamente all’equo compenso spettante all’appaltatore per le riscontrate difficoltà di esecuzione dell'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili. [D] In caso di anomalo andamento dei lavori all’appaltatore non spetta il risarcimento del danno per mancato utile. [E] Sugli interessi e la rivalutazione monetaria relativamente all’equo compenso conseguente alla cosiddetta sorpresa geologica. [F] Sul risarcimento del danno conseguente alla tardiva emissione del certificato di collaudo

LODO ARBITRALE 2009

[A] L'art. 109, comma 1, del D.P.R. 554 del 1999, ha introdotto un vero e proprio obbligo di stipula del contratto di appalto dopo l'aggiudicazione, che realizza tra i soggetti contraenti un'assoluta parità di posizione e diritto. [B] Sui principi che devono essere osservati nell’appalto “a corpo”. [C] Sulla possibilità o meno che all’appaltatore possano essere riconosciute somme maggiori anche in mancanza degli atti di variante e dell'impegno contabile ex art. 191 del D.lgs. n. 267 del 2009

LODO ARBITRALE 2009

[A] Le eventuali carenze del progetto esecutivo non possono indurre l’impresa a rifiutare la consegna lavori. [B] Le dichiarazioni con le quali in sede di gara l’appaltatore ha riconosciuto che gli elaborati progettuali sono stati da lui esaminati e giudicati realizzabili non assurgono a mere clausole di stile. [C] Il rifiuto opposto dall’impresa rispetto alla consegna lavori giustifica il provvedimento di risoluzione contrattuale e l’incameramento della cauzione. [D] Sulla particolare valenza della cauzione definitiva qualora si proceda alla sua escussione non già nel corso dell’esecuzione bensì in seguito all’inadempimento dell’obbligo di presa in consegna dei lavori. [F] Sul potere riduttivo delle penali esercitabile d’ufficio dal giudice

LODO ARBITRALE 2009

A] Sul valore delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di gara. [B] Sull’utilizzo della Tabella 6 del D.M. 11.12.1978 per quantificare l’incidenza della manodopera ed il costo dei macchinari sull’importo dei lavori. [C] Sul danno da anomalo andamento dei lavori per quanto attiene agli oneri della sicurezza

LODO ARBITRALE 2009

[A] La riserva costituisce onere-dovere dell'appaltatore, quale parte contrattuale partecipante ad attività di pubblico interesse. [B] La conoscenza dello stato dei luoghi deve ritenersi rientrare fra gli oneri dell'Impresa già nella fase prodromica di accesso alla procedura di appalto. [C] Nella disciplina dei pubblici appalti la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori costituisce in ogni sua parte atto pubblico, agli effetti dell'art. 2699 del codice civile. [D] Sull’omessa previsione degli oneri per la sicurezza nel contesto della progettazione di varianti

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulle verifiche di fattibilità in relazione al territorio, al sottosuolo ed alle preesistenze che la stazione appaltante deve effettuare prima di avviare il procedimento di scelta del contraente. [B] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica. [C] Sul ritardato perfezionamento del'iter burocratico occorrente per ottenere il finanziamento e sui danni causati all’impresa in conseguenza di ciò. [D] Sugli oneri sostenuti dall’impresa per la sorveglianza del cantiere in zone con frequenti episodi di criminalità. [E] Ai fini del ristoro del mancato utile, non occorre una prova specifica sulla perdita di diverse occasioni di impiego. [F] Sul riparto di giurisdizione riguardo all’istituto della revisione prezzi

LODO ARBITRALE 2008

[A] La dichiarazione dell'impresa resa in sede di gara ex art. 71 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non costituisce una mera clausola di stile. [B] Sull'equo compenso sulle opere in diminuzione in percentuale superiore al 20% del prezzo contrattuale

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla clausola del Capitolato speciale secondo la quale “tutte le controversie, nessuna esclusa, sono disciplinate dalla legge n. 109/94, come modificata dalla legge n. 415/98”. [B] Sulla sussistenza o meno della competenza arbitrale qualora il contratto d’appalto, in contrasto con il capitolato speciale, sancisca la competenza del giudice ordinario. [C] Sulla possibilità o meno di dichiarare la risoluzione contrattuale in danno della stazione appaltante per prolungamento dei lavori, sospensioni di fatto dei lavori, presenza di interferenze, redazione di perizia di variante, esecuzione di lavori non previsti nel contratto e nel progetto esecutivo. [D] Sulla risoluzione del contratto per mutuo consenso espresso dalle parti in sede arbitrale. [E] Non può riconoscersi all’attrice il pagamento del valore venale dell'opera realizzata stante l'operatività ex nunc della risoluzione per mutuo consenso. [F] Il committente deve assicurare la disponibilità effettiva dell' area non solo al momento della consegna ma durante tutta l'esecuzione dell'opera. [G] Sulla possibilità o meno di invocare l’applicazione dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000 in caso di andamento patologico della commessa. [F] Sulla presunzione circa il riconoscimento del danno da mancato utile per anomalo andamento dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulle dichiarazioni in merito allo stato dei luoghi rilasciate dall’appaltatore in sede di gara. [B] Sulla clausola contrattuale che pone a carico dell’impresa appaltatrice l’obbligo di svolgere le necessarie pratiche per la rimozione dei sottoservizi interferenti. [C] Sul mancato utile causato dall’anomalo andamento dei lavori. [D] Sulle "ragioni di pubblico interesse o necessità" in virtù delle quali è possibile sospendere i lavori. [E] Sulle varianti in corso d’opera e sulla diligenza e perizia cui è tenuta l’amministrazione

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 02/03/2008 - SOPRALLUOGO - PRESA VISIONE

Il disciplinare collegato ad un bando di gara con procedura di aggiudicazione aperta prevede esplicitamente, con riferimento all'argomento in oggetto: "Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante dell'impresa,un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata,il direttore tecnico dell'impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA". La formulazione del disciplinare preclude ogni altro soggetto, munito di delega scritta, alla presa visione del progetto od all'effettuazione del sopralluogo?


QUESITO del 04/01/2008 - STIPULA CONTRATTO

Alla luce della vigente normativa, in particolare del disposto di cui all’art. 71, comma 3 del DPR n. 554/1999, si chiede cosa possa comportare la stipulazione di un contratto senza il dovuto verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’impresa appaltatrice con cui abbiano concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori?