Art. 59. Modalità di espletamento

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore.

Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro, di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.

2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.

3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito nè assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

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Giurisprudenza e Prassi

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - STRUTTURA BIFASICA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Il legislatore ha creato una distinzione tra procedura monostrutturata (Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione) e procedura a struttura bifasica (Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva).

Ai sensi dell’ art. 59 del d.p.r. 554.1999, a differenza di quanto previsto in relazione alla procedura monostrutturata ( art. 59 comma IV), per la quale resterebbe in facultas agendi la possibilità di implementare l’originario affidamento, nel caso in esame ( riconducibile alla fattispecie di cui al comma VI dell’art. 59), la strutturazione bifasica della procedura imporrebbe l’anticipazione delle scelte allo stadio organizzativo della selezione, di talché, ed una volta prevista tale possibilità nel bando, ove risulti stimato anche il corrispettivo, l’affidamento resterebbe un atto dovuto. Il Collegio rileva che l’art. 59 del d.p.r. 554.1999, effettivamente contempla una doppia variante: una prima procedura, monostrutturata, si conclude con l’acquisizione in proprietà del progetto (preliminare) vincitore ed il pagamento del premio. Accanto alla suddetta ipotesi, l’articolo in commento contempla una diversa procedura selettiva riferita ai casi di interventi di particolare rilevanza e complessità. La peculiarità di tale “concorso” è data dal fatto che resta articolato in due diversi gradi: di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. In riferimento a tale procedura il legislatore ha previsto che “Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva”. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Orbene, vale preliminarmente osservare come, in entrambi i suddetti casi, la procedura selettiva può condurre ad un contratto ad oggetto complesso in ragione di un affidamento diretto di servizi complementari.

In linea astratta, come efficacemente evidenziato ( cfr. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, det. 17.2.2000, n.3), il concorso di progettazione ed il concorso di idee, che ne è una sottospecie, si distinguono nettamente dall’appalto di progettazione, meglio definito come appalto di servizi di architettura o di ingegneria.

Nel caso in esame, se da un lato l’affidamento maturato in capo al concorrente vincitore assume nella fattispecie della procedura bifasica di cui al comma VI dell’art. 59 del d.p.r. 554.1999 una maggiore pregnanza ( tanto in ragione del particolare impegno richiesto ai partecipanti), con conseguente intensificazione dei vincoli a carico dell’Amministrazione, deve comunque escludersi, dall’altro, che la pretesa del suddetto concorrente possa assurgere alla dignità giuridica di diritto ad ottenere i rivendicati incarichi di progettazione.

Non può, invero, ritenersi che la stazione appaltante sia oramai già tenuta, per effetto di un’intesa di tipo preliminare, ad implementare l’oggetto del contratto, al punto da non poter far più valere contrastanti esigenze connesse alla cura dell’interesse pubblico.

A tal riguardo, giova richiamare, come principio connaturale ad ogni procedura concorsuale, la riserva di scelta discrezionale riconosciuta in capo ad ogni Pubblica Amministrazione di non aggiudicare laddove sopravvengano fatti in base ai quali l’interesse pubblico all’esecuzione della prestazione con le modalità prestabilite sia medio tempore venuto meno.

AVCP DELIBERAZIONE 2006

Non è conforme al disposto dell’art. 59, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. né alle indicazioni contenute nell’art. 66 del Regolamento medesimo il bando relativo al concorso di progettazione che si limita a prevedere la possibilità di ricorrere alla trattativa privata, senza indicare il corrispettivo e senza prevedere i requisiti di progettazione necessari per l’espletamento dell’incarico (trattandosi di servizio palesemente di importo superiore ai 200.000 DSP).

L’Autorità ha chiarito (con le determinazioni n. 3 del 17 febbraio 2000 e n. 17 del 5 aprile 2000) che l’istituto del concorso di progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dell’ingegno e cioè di un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare. Qualora, invece, il bando di concorso preveda l’affidamento al vincitore, a trattativa privata, dei successivi livelli di progettazione, sono operanti le regole di cui al disciplinare contrattuale, in nulla differendo l’esecuzione dell’incarico così affidato dalle altre modalità di affidamento e, pertanto, il relativo corrispettivo deve essere fissato nel bando stesso. Ne discende inoltre che, in tal caso, non si può prescindere dal possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dalla normativa, ivi compreso il requisito della presenza di un giovane professionista di cui all’art. 51, comma 5, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.



La concessione di lavori pubblici ha per oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici nonché la loro gestione funzionale ed economica. La fase della progettazione rientra nella prestazione richiesta al concessionario al quale la stazione appaltante non può imporre, attraverso una clausola del bando, il nominativo del progettista cui avvalersi (nel caso di specie vincitore del concorso di progettazione e redattore del progetto preliminare), che al contrario viene scelto dal concessionario stesso, nel rispetto dei requisiti previsti normativamente in capo al progettista. Né rilevano al riguardo le vigenti disposizioni in ordine ai diritti d’autore, poiché ai sensi del comma 5 dell’art. 59 del Regolamento, la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto vincitore, acquisendone i diritti di utilizzazione. Ciò anche in ragione del dettato di cui all’art. 11 della legge 22 aprile 1941 n. 633, così come modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, in base al quale alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Occorre inoltre considerare che il prodotto dell’ingegno oggetto del concorso di progettazione è un progetto a livello di preliminare, mentre presupposto per la tutelabilità dell’opera di architettura è la sussistenza di una valenza estetica delle forme architettoniche. L’anomalia evidenziata potrebbe, inoltre, avere prodotto l’effetto di limitare la partecipazione di eventuali altri soggetti imprenditoriali interessati alla realizzazione dell’intervento, non potendosi escludere valutazioni negative da parte delle imprese qualificate per i maggiori oneri da sopportare per una progettazione da effettuarsi a cura di soggetti non appartenenti alla propria organizzazione.