Art. 55. Commissioni giudicatrici

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.

2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.

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Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE - COMPOSIZIONE

TAR CAMPANIA SENTENZA 2007

L’art. 21 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994, nella parte in cui prescrive che i componenti della Commissione di gara devono essere in possesso di una specifica competenza tecnica, esprime un principio generale che trascende lo specifico settore e che risulta estendibile a tutti gli appalti pubblici in quanto tale disposizione è rispondente ai criteri di valore costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. St., sez. V, 19/6/2006, n. 3579). Peraltro l’art. 55 del d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della legge quadro, si riferisce espressamente anche agli appalti di servizi.

Per contro, lo stesso art. 21 della legge n. 109, nella parte in cui prevede che i componenti delle commissioni di gara non debbono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione od incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, non assurge al rango di norma di principio, ma anzi va contemperato con le disposizioni dell’ordinamento degli enti locali (art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000) che impongono ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara e di concorso assumendo la responsabilità delle relative proce-dure (cfr. Cons. St., sez. V, 1/4/2004, n. 1812).

Nella fattispecie in esame si contesta la illegittima composizione della Commissione di gara, nominata in violazione dei principi e delle norme regolanti la materia e degli artt. 34 e 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera consiliare n. 64 del 24/4/1992. In particolare, le citate disposizioni regolamentari prevedono che siano chiamati a comporre la Commissione di gara il dirigente del Servizio proponente, con funzioni di Presidente, e due funzionari dell’Ufficio contratti. Invece la Commissione risulta composta dal dirigente del Servizio Informativo Finanziario, dal dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi Gestionali e Informativi e dal dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi.

COMMISSIONE DI GARA PER LLPP

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

Sentenza sulla alla irregolare composizione della Commissione giudicatrice costituita di tre membri, dei quali soltanto due tecnici esperti nella materia oggetto del concorso, in violazione dell’art. 55 del D. P. R. 554 del 1999.

La normativa è tassativa e non ammette deroghe, né nella parte in cui stabilisce il numero minimo (almeno tre) dei componenti della commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi, né circa la qualificazione che i tre membri necessari devono possedere (tecnici esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto), né, infine per quanto riguarda il rapporto di dipendenza con la stazione appaltante di almeno uno dei membri con qualificazione di tecnico esperto.

Tale norma regolamentare non si pone in contrasto con l'art. 21 della legge quadro n. 109 del 1994, che fissa il numero massimo dei componenti della commissione, lasciando alla stazione appaltante la scelta di costituire commissioni con un più ridotto numero di componenti.

Ove la committente preferisca optare per una commissione di tre membri, dovrà avere l'accortezza di individuare il dirigente chiamato a presiedere fra quanti possano qualificarsi fra i tecnici esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, altrimenti, in difetto di specifiche professionalità nell'ambito della dirigenza, dovrà fare ricorso ad una commissione di cinque membri.

COMMISSIONE DI GARA PER CONCORSO D'IDEE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. riguarda le commissioni aggiudicatrici negli appalti di lavori pubblici.

In caso di appalto pubblico di servizi indetto (in applicazione dell’art. 17, comma 10, della citata legge n. 109/1994 e s. m. ) ai sensi del D. Lgs. n. 157/1995, rileva l’art. 55, comma 1, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , secondo cui “la commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante”.

L’art. 21, comma 5, della legge n. 109/1994 e s. m. codifica un principio immanente nell’ordinamento generale, che trascende il settore dei lavori pubblici, per rendersi operativo in qualsiasi gara, in quanto risponde ai criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, solo relativamente all’esigenza che la commissione giudicatrice sia composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere.

I criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono essere previamente stabiliti anche con riguardo al così detto confronto a coppie. Ciò a garanzia dell’imparziale svolgimento di procedure selettive e per un’oggettiva verifica delle stesse, nonché in attuazione del principio di correttezza dell’azione amministrativa. Ne consegue che la commissione aggiudicatrice, nell’applicazione del metodo a coppie, può attribuire i punteggi solo dopo avere fissato i criteri di valutazione delle offerte.