Art. 4. Esercizio della funzione di vigilanza

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.

2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonchè gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.

3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.

4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti

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