Art. 44 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43.

2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.

3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;

b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

c) l'importo del costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.

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Giurisprudenza e Prassi

ERRORI PROGETTUALI DELLA PA - RISARCIMENTO DANNI PER I MAGGIORI COSTI SOPPORTATI DALL'IMPRESA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sussistenza o meno di una responsabilità della Stazione Appaltante nel caso in cui nel progetto esecutivo non sia stato considerato in modo completo lo stato dei luoghi e sui limiti di detta responsabilità. [B] Sulla configurabilità o meno di una violazione del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante nel caso di ritardo nell’adeguamento del progetto esecutivo. [C] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’Impresa in dipendenza del prolungamento della durata contrattuale causato dalla necessità di operare una variante al progetto esecutivo. [D] Sulla possibilità o meno che l’Impresa ottenga la risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante nel caso di paralisi dei lavori dovuta a ritardo nell’approntamento della necessaria perizia di variante. [E] Sulla tempestività o meno delle riserve formulate dall’Impresa in sede di esame della perizia di variante e sulla definizione di “primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse”. [F]Sulla possibilità o meno di considerare sede idonea alla iscrizione delle riserve gli ordini di servizio redatti dalla Direzione Lavori. [G] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’impresa appaltatrice in conseguenza di errori e/o omissioni nelle indagini geologiche compiute dalla stazione appaltante. [H] Sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa per l’inutile mantenimento del cantiere per i ritardi dovuti alla Stazione Appaltante e sulle tipologie di danni eventualmente risarcibili. [I] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri per macchinari e attrezzature, compresi i macchinari non direttamente ed esclusivamente utilizzabili per la produzione (automobili, furgoni e simili). [L] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa in ragione dell’aumento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati verificatosi nel periodo di esecuzione delle opere conseguente al ritardo imputabile alla Stazione Appaltante. [M] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori costi sopportati dall’Impresa in relazione alle polizze fideiussorie prestate a causa del prolungato vincolo contrattuale. [N] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali conseguenti alla ridotta produttività conseguente alla illegittima sospensione dei lavori imputabile alla Stazione Appaltante. [O] In particolare: sulla risarcibilità o meno del mancato utile per il periodo di anomalo andamento dell’appalto. [P] In particolare: sulla prova necessaria e sulla quantificazione del mancato utile d’impresa per il periodo di anomalo andamento dei lavori. [Q] Sulla rilevanza o meno, ai fini della risarcibilità dei danni subiti, della circostanza che l’Impresa abbia accettato e fatto proprio, con le rituali dichiarazioni richieste in fase di gara dalla Stazione Appaltante, il progetto originario, la cui erroneità costituisce uno degli elementi causali dei danni lamentati

REVISIONE PREZZI E RISARCIMENTO DANNI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla mancata previsione in progetto dei costi necessaria a mantenere in asciutto gli scavi con l’utilizzo di pompe durante l'esecuzione delle murature o di altre opere in fondazione. [B] Sulla differenza tra l’istituto della “revisione prezzi” ed risarcimento del danno derivante dall'anomalo andamento dell'appalto imputabile alla committente. [C] Gli oneri della sicurezza seguono un regime a sé in occasione dell'erogazione dei pagamenti, conseguentemente il credito per le spese relative non rientra nel regime delle riserve. [D] Sulla richiesta di indennizzo avanzata dall’impresa per la lavorazione prevista nel capitolato speciale d’appalto ma sottostimata economicamente nell’elenco prezzi di gara. [E] Sull’andamento frazionato delle attività e sulle modalità esecutive del tutto straordinarie che incidono sull’onere di tempestiva iscrizione delle riserve da parte delle imprese. [E] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale d’appalto che impone all’impresa il pagamento degli onorari per il collaudo. [F] Sul Piano della Sicurezza e Coordinamento che pur prevedendo tra le opere provvisionali anche la viabilità interna ed esterna al cantiere ha omesso di procedere alla stima del relativo onere

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sui casi in cui si può derogare in favore dell’impresa al principio della immodificabilità del prezzo in un appalto “a corpo”. [B] Sullo scarto tra la stima dei costi risultante dagli elaborati grafici e quella discendente dal computo metrico che può ritenersi rientrare nella “normale ed accettabile alea” propria di un contratto a corpo. [C] L’incongruenza fra il computo estimativo e gli elaborati grafici progettuali non rappresenti un motivo per procedere con una variante

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla differenza fra gli appalti “a corpo” e gli appalti “a misura” e sulla necessità di una precisa determinazione dell'opera. [B] Sulle conseguenze a carico dell’amministrazione che non abbia sottoposta all’impresa il computo metrico estimativo del progetto

ADEGUAMENTO PREZZI

AVCP PARERE 2007

Ai sensi degli articoli 34, 43 e 44 del d.P.R. 554/1999, il computo metrico definitivo dell’opera deve essere redatto utilizzando prezziari o listini ufficiali correnti nell’area interessata.

Anche nell’eventualità che la progettazione fosse stata redatta unitariamente in occasione dell’appalto affidato nel 2005 – fattispecie che non ricorre nel caso di specie, in quanto il computo metrico definitivo-esecutivo è stato redatto nel mese di gennaio 2007 – sussiste sempre e comunque l’obbligo della Stazione appaltante di effettuare l’aggiornamento del prezziario, con prezzi unitari ricavati dai prezziari vigenti nell'area interessata al momento della redazione del progetto.

Non è conforme, quindi, all’articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 l’utilizzo, nell’appalto il cui computo-metrico è stato redatto nel gennaio 2007, del prezziario regionale dell’anno 2005.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di S. – lavori di sistemazione idrogeologica del bacino idrografico B6 ed adiacenti e relativo adeguamento della rete scolante acque bianche – completamento lavori.