Art. 3. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonchè le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità stessa.

2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge.

3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.

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