Art. 25 Documenti componenti il progetto definitivo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.

2. Esso comprende:

a) relazione descrittiva;

b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;

c) relazioni tecniche specialistiche;

d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;

e) elaborati grafici;

f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

i) piano particellare di esproprio;

l) computo metrico estimativo;

m) quadro economico.

3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonchè le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.

4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonchè i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO E PROPOSTE MIGLIORATIVE

AVCP PARERE 2007

La fattispecie dell'appalto integrato si caratterizza per il fatto che il progetto esecutivo è affidato all'impresa aggiudicataria essenzialmente al fine di far compiere ad un unico soggetto, l'appaltatore, le scelte di dettaglio: l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo "senza apprezzabili differenze di tecniche e di costo" come si legge nel comma 4 dell'articolo 25 del d.P.R. 554/1999.

Per quanto attiene, in particolare, alle proposte migliorative sul progetto definitivo posto a base di gara, si precisa che le stesse non possono, come tutte le varianti, alterare la sostanza del progetto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C. s.r.l. – progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nella città di N. S.A. Comune di N.

DIFFORMITA' OFFERTA TECNICA - DINIEGO AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

In funzione dell’elaborazione del progetto, ciascuna ditta partecipante dovrebbe prendere le mosse dai dati effettivi già messi a disposizione dalla stazione appaltante o comunque acquisibili mediante campionamenti ed analisi, in modo da risolvere, in sede di progettazione, le problematiche legate nel caso in esame agli scarichi difformi, e non già formulare proposte sulla base di dati di letteratura, il che è proprio quanto ha fatto il raggruppamento ricorrente.

Nel caso di specie il Raggruppamento ricorrente ha predisposto un progetto esecutivo ed uno definitivo per molti aspetti non conformi a quello preliminare previsto nel capitolato minimo prestazionale, per altri incompleti, contravvenendo alle disposizioni contenute nella richiamata normativa.

LA RELAZIONE GEOLOGICA NELLE GARE DI APPALTO - DIVIETO DI SUBAPPALTO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

L’art. 16 della L. n. 109/1994 e l’art. 25 del DPR n. 554/1999 prevedono che la relazione geologica fa parte integrante del progetto definitivo e tali norme sono richiamate dal bando di gara, senza alcuna aggiunta o postilla che possa far pensare ad un richiamo parziale delle norme stesse; inoltre, lo stesso bando di gara richiama il summenzionato art. 17, comma 14-quinquies della L. n. 109/1994, recante il divieto di subappalto della relazione geologica. Pertanto, sia in base alle norme del codice civile in materia di interpretazione dei contratti, sia in base al principio del clare loqui, si deve ritenere nel giusto un concorrente che, a fronte di siffatte clausole della lex specialis, abbia ritenuto che la relazione geologica facesse parte integrante degli elaborati progettuali. Non ha molto senso, infatti, prevedere in un bando di gara il divieto di subappalto riferito ad una prestazione non compresa nell’oggetto dello stipulando contratto, a meno di non voler ipotizzare un errore nella redazione del bando. In ogni caso, tenuto conto del rigore formale che deve necessariamente contraddistinguere procedure del genere, a fronte di una norma del bando che richiama una norma di legge la quale prevede a sua volta che la relazione geologica è parte integrante del progetto definitivo, i concorrenti debbono ritenere che la predetta relazione rientri fra gli elaborati da redigere.

Qualora, pertanto, si renda necessaria l’acquisizione della relazione geologica, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dell’opera professionale del geologo che potrà essere reperita o all’interno della struttura tecnica della stazione appaltante o all’esterno attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi ovvero ad unico soggetto affidatario dell’incarico di progettazione completo. In tale ultimo caso la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara e la relativa presenza all’interno delle strutture dei soggetti partecipanti dovrà essere accertata dall’Amministrazione. La presenza del geologo potrà manifestarsi sia sotto forma di componente di eventuale associazione temporanea ovvero in qualità di responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta, in organico alla struttura partecipante nel senso espresso nelle precedenti considerazioni…”.

L’Autorità di Vigilanza ritiene, in modo del tutto condivisibile, che nel bando di gara deve essere espressamente indicata la circostanza che la relazione geologica non è richiesta fra gli elaborati progettuali.

OFFERTA - ELENCO PREZZI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

E’ logico e coerente che il bando richieda l’elenco dei prezzi unitari come componente del progetto, da inserire nella busta contenente tutti i documenti relativi al progetto definitivo. Tale soluzione è conforme anche al d.P.R. n. 554/1999 che include il quadro economico tra i documenti che compongono il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999). La Commissione di gara deve valutare prima l’offerta tecnica e poi quella economica.

L’omissione dell’elenco prezzi nella busta contenente tutti i documenti relativi al progetto definitivo , impediva alla Commissione una completa valutazione del progetto offerto, di cui tale elenco prezzi era parte integrante.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/04/2007 - APPALTO INTEGRATO - NORMATIVA APPLICABILE

Dovendo affidare la progettazione ed esecuzione (appalto integrato) di un opera, si chiede se, per la redazione della progettazione definitiva da parte del progettista incaricato da porre a base di gara, si debba far riferimento all'art.164 del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, all'allegato XXI per l'individuazione degli elaborati da redigere.