Art. 217 Progettazione dello scavo archeologico

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonchè dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.

2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.

4. Le indagini riguardano:

a) il rilievo generale;

b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;

c) il programma delle indagini complementari necessarie.

5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.

6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

a) rilievi ed indagini;

b) scavo;

c) restauro dei reperti mobili ed immobili;

d) schedatura dei reperti e delle azioni;

e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;

f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;

h) manutenzione programmata.

8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.

9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.

Condividi questo contenuto: