Art. 208 Certificato di regolare esecuzione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195.

Condividi questo contenuto:

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/11/2006 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 non coincide con il certificato di regolare esecuzione dei lavori? Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 viene emesso su richiesta della ditta ?


QUESITO del 13/04/2006 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - CERTIFICATO DI ESECUZIONE

Nel caso di un lavoro di importo di circa 600.000 euro, assistito da contributo regionale, qualora la direzione dei lavori sia stata affidata allo stesso professionista esterno che ha redatto il progetto dell’opera, si chiede se è obbligatorio il collaudo in corso d'opera o se è possibile sostituire il collaudo in corso d'opera con il certificato di regolare esecuzione.