Art. 206 Commissioni collaudatrici

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

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