Art. 1 Ambito di applicazione e calcolo degli importi

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.

2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonchè nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili della Legge.

4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.

5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell' IVA.

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Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2008

L’art. 1 del D.P.R. n. 34 del 25.1.2000 non si applica in Provincia di Bolzano. Ed invero, la Corte Costituzionale, con sentenza del 23.9.2003 n. 302, ha accolto i ricorsi presentati dalla Provincia Autonoma di Bolzano assieme alla Provincia Autonoma di Trento e alla Regione Valle d’Aosta, avverso alcune disposizioni del D.P.R. 25.1.2000, n. 34 (“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”). In particolare la Corte Costituzionale ha annullato, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano – per invasione della sfera di competenza della Provincia in materia di lavori pubblici da parte dello Stato – i seguenti articoli del D.P.R. n. 34/2000: art. 1 co. 2, art. 2 co. 1 lett. b), art. 5 co. 1 lett. h), art. 8 co. 1 ed i seguenti articoli del D.P.R. 21.12.1999 n. 504: art. 1 co. 2 e 188 co. 8, 9 e 10. Ciò in quanto la Provincia Autonoma non è compresa tra i destinatari dei regolamenti citati secondo l’espressa previsione ed elencazione che ne fa l’art. 2 co. 2 lett. a) della L. n. 109 del 1994. La Corte ha altresí annullato l’art. 1 co. 3 della L. del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto nei loro confronti non trova applicazione l’art. 10 della L. n. 62 del 1953, bensí l’art. 2 del D.Lgs. 16.3.1992 n. 266, secondo cui il sopravvenire di nuove norme statali comportanti vincoli di adeguamento della legislazione provinciale non produce abrogazione delle leggi provinciali preesistenti in contrasto con le nuove, ma solo un obbligo di adeguamento, la cui mancata realizzazione può essere fatta valere dal Governo con apposito ricorso contro le leggi provinciali non adeguate.

Ne consegue che la Provincia Autonoma di Bolzano può liberamente disciplinare i requisiti di ammissione delle imprese alle gare d’appalto nel rispetto della Costituzione, in particolare del principio della libera concorrenza, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

TRATTATIVA PRIVATA - VERIFICA REQUISITI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2006

Gli oneri per la sicurezza, seppure non soggetti a ribasso, vanno computati nell’importo a base d’asta (solo l’IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR n. 554/1999, va scomputata dall’importo complessivo dei lavori al fine di determinare il valore dell’appalto);

è legittima la lettera d’invito ad una trattativa privata nella parte in cui la stazione appaltante non ha previsto specifiche dichiarazioni che le imprese accorrenti dovevano rendere circa il possesso della capacità tecnica, e ciò in quanto le norme di legge imperative operano un’eterointegrazione degli atti indittivi delle procedure ad evidenza pubblica. Nel caso di specie, quindi, seppure l’art. 78 non è stato richiamato espressamente, esso operava ugualmente, per cui il Consorzio era legittimato ad invitare alla gara imprese di fiducia, le quali in sede di offerta non dovevano dichiarare il possesso della qualificazione ex DPR n. 34/2000;

L’art. 78, comma 3, del DPR n. 554/1999 va interpretato nel senso che la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’aggiudicatario va effettuata prima della formale aggiudicazione dell’appalto, e ciò per evidenti esigenze di economia dei mezzi. Non avrebbe senso, infatti, che tale verifica fosse susseguente all’aggiudicazione (come sembrerebbe emergere dal tenore letterale della citata disposizione), in quanto si prolungherebbe inutilmente il tempo per il quale l’impresa – confidando nella stipula del contratto – dovrebbe restare vincolata all’offerta, senza che da tale prolungamento derivi alcun vantaggio per la stazione appaltante.