Art. 199 Certificato di collaudo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;

b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

c) il certificato di collaudo.

2. Nel certificato l'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;

c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

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Giurisprudenza e Prassi

LODO ARBITRALE 2010

[A] Le sfavorevoli (non provate) condizioni climatiche non possono costituire idonea giustificazione per un rallentamento dei lavori, anche in considerazione della mancata formalizzazione, ad opera della Stazione Appaltante. [B] Sulla spettanza e sulla determinazione del mancato utile di impresa in conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori. [C] Sul risarcimento del danno che spetta all’impresa in caso di ritardato collaudo

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla clausola contrattuale che subordina la devoluzione alla cognizione arbitrale di ogni controversia ad un previo tentativo di amichevole composizione tra stazione appaltante ed impresa. [B] Sugli effetti della transazione riguardo ai danni successivi ed imprevedibili. [C] Sui limiti all’onere di apporre le riserve sul certificato di collaudo e sulla differenza rispetto alle riserve da iscrivere nel conto finale. [D] Sul danno per ridotto utilizzo dei materiali cagionato dall’anomalo andamento dei lavori

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sui casi in cui è pronunziare la risoluzione del contratto in caso di parziale inadempimento della prestazione della controparte. [B] Sulla mancata esecuzione del collaudo e sulla possibilità o meno di poter disporre la risoluzione contrattuale. [C] Sul caso in cui il registro di contabilità non venga sottoposto alla firma dell' appaltatore. [D] Sulla rinuncia alle riserve espressa dall’impresa in un atto di sottomissione. [E] La stipulazione di un contratto "a forfait" o "a corpo" non impedisce all'impresa di rivendicare maggiori prezzi o indennizzi e compensi. [F] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di avviare il procedimento dell’accordo bonario e sulla possibilità da parte dell’impresa di richiedere il risarcimento del danno in caso di omissione

LODO ARBITRALE 2009

[A] È improprio parlare di nullità del collaudo perché il collaudo non è un atto negoziale. [B] Sui principi di specificità, sinteticità e precisione delle riserve apposte dall’impresa sul registro di contabilità e sul certificato di collaudo

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sul caso in cui l’ente appaltante abbia omesso di contestare la mancata tempestiva iscrizione delle riserve formulate dall'appaltatore e di eccepirne così la decadenza. [B] Sul valore del verbale redatto ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. 554 del 1999 riguardo alle successive eccezioni mosse dall’appaltatore. [C] Sull'art. 1664, secondo comma, c.c. relativamente all’equo compenso spettante all’appaltatore per le riscontrate difficoltà di esecuzione dell'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili. [D] In caso di anomalo andamento dei lavori all’appaltatore non spetta il risarcimento del danno per mancato utile. [E] Sugli interessi e la rivalutazione monetaria relativamente all’equo compenso conseguente alla cosiddetta sorpresa geologica. [F] Sul risarcimento del danno conseguente alla tardiva emissione del certificato di collaudo

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sull’anomalo andamento dei lavori e sulla valutazione presuntiva del danno trattandosi l'impresa di soggetto che opera istituzionalmente nel settore degli appalti pubblici. [B] Sul mantenimento improduttivo nel cantiere dei macchinari e del personale, oltre che al mantenimento delle polizze fideiussorie prestate e le spese connesse alla sicurezza. [C] Sui maggiori oneri connessi all'incremento dei prezzi dei lavori eseguiti dopo la data di ultimazione contrattualmente pattuita. [D] Sul risarcimento del danno da ritardo nell'ultimazione del collaudo. [E] Sul danno cagionato all’impresa dalla ritardata emissione del certificato di esecuzione a seguito delle operazioni di collaudo

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla mancata definizione dell’accordo bonario e sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di attivare comunque il procedimento arbitrale. [B] Sulla ritardata emissione del certificato di collaudo e sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di attivare comunque il procedimento arbitrale. [B] Sull’onere di iscrizione di tempestiva riserva e sulla c.d. “teoria del controllo della spesa”. [C] Sulla tripartizione delle fasi di contabilizzazione dei lavori e sulla rilevanza di soltanto alcune di esse nei confronti dell’appaltatore. [D] Sui documenti contabili o amministrativi sottoscrivibili dall’appaltatore. [E] Sugli effetti della mancanza di una regolare tenuta degli atti di contabilità da parte del direttore lavori. [F] Sugli atti di appalto “idonei a ricevere riserve” ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DM 145/2000. [G] Sulle carenze del progetto esecutivo e sul dovere di cooperazione da parte della stazione appaltante. [H] Sulle indagini geognostiche che devono precedere la progettazione esecutiva. [I] Sulle iniziative da assumere qualora si rilevi un deficit derivante dalle originarie sottostime delle quantità di lavorazioni in fase progettuale. [L] Sulla concessione di una proroga contrattuale in presenza di un anomalo andamento dei lavori prodotto dalla committente. [M] Sull’omessa esposizione nelle riserve dei criteri e dei calcoli che ad esse conducono. [N] Sul mancato completamento di lavorazioni marginali. [O] Sulla dilazionabilità o meno dei termini per la disposizione dei pagamenti

LODO ARBITRALE 2008

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto; in sostanza esso mira a verificare il diligente rispetto, da parte dell’appaltatore, delle obbligazioni assunte nei confronti della stazione appaltante. L’accettazione dell’opera non interviene fintanto che non vi è il collaudo. Il danno subito dall’appaltatore in caso di ritardato collaudo non dipendente da causa imputabile all’appaltatore stesso comprende, di regola, le spese generali, limitatamente a quelle che continuano a operare nelle more della emissione del certificato di collaudo, che riguardano le spese amministrative d’impresa ancora attive e la custodia e guardania delle opere cui l’appaltatore è tenuto fino al collaudo. Si tratta, in sostanza, di un danno assimilabile a quello risultante dalla illegittima sospensione dei lavori imputabile alla stazione appaltante. Il presupposto dell’esistenza di tale responsabilità è quindi dato dal fatto che le opere continuino a rimanere nella materiale disponibilità dell’impresa che è costretta a sopportare dei costi (amministrativi e di custodia) fino alla effettuazione del collaudo e alla definitiva consegna.

Certificato di collaudo

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul meccanismo (automatico) di adeguamento e incremento del prezzo del contratto introdotto dal comma 4 dell'art. 26 L. 109/94, sull’istituto della revisione prezzi previgente alla legge Merloni e sulla compromettibilità o meno ad arbitri di questi due istituti. [B] Sul ritardo o l’omissione del collaudo dell’opera da parte della stazione appaltante