Art. 198 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle brdinate o lasciate eseguire.

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Giurisprudenza e Prassi

VARIAZIONI ORDINATE DALLA PA E RELATIVI PAGAMENTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sussistenza o meno di un diritto dell’impresa al pagamento dei lavori eseguiti in difformità dal progetto qualora vi siano state variazioni in corso d’opera ordinate dalla Stazione Appaltante, ma mai formalizzate. [B] Le dichiarazioni di gara e la sottoscrizione dell’art. 71 del DPR 554/99 costituiscono dichiarazioni di scienza che non possono in alcun modo limitare la responsabilità dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di corretta ed esaustiva redazione del progetto esecutivo

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sui casi in cui l’appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestiva riserva nel verbale di sospensione lavori. [B] Sull’illegittima sospensione lavori e sulla possibilità di quantificare il risarcimento del danno con criteri diversi rispetto a quelli previsti dall’art. 25, comma 2, del D.M. 145 del 2000. [C] Sui casi in cui i maggiori compensi per le variazioni ed addizioni non previste in contratto possono essere pretesi dall'appaltatore anche senza l’approvazione di una variante

LODO ARBITRALE 2009

[A] Con l'art. 132, comma 3, del D.lgs 163 del 2006 il legislatore ha voluto evitare il fatto compiuto che qualcuno potrebbe porre in essere una variante senza il consenso e la preventiva, necessaria approvazione scritta della stazione appaltante. [B] Sugli adempimenti che è tenuto ad espletare il Direttore Lavori in caso di errore progettuale. [C] Sulle varianti ordinate dal direttore lavori in violazione di norme imperative e sulla sussistenza o meno di una responsabilità in eligendo ed in vigilando della stazione appaltante

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla natura perentoria o meno del termine di novanta giorni dalla apposizione dell'ultima riserva entro il quale il responsabile del procedimento deve formulare alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario. [B] Sulle finalità della disciplina dell’accordo bonario. [C] Su talune prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali che sanciscono l'improponibilità del ricorso all’arbitrato senza che sia stato iniziato e portato a termine il procedimento per l'accordo bonario. [D] Sugli oneri di conferimento in discarica, dovuti a titolo di tributo regionale ex art. 3 l. 549 del 1995, e sulla possibilità o meno di ritenerli compresi nel prezzo per il trasporto. [E] Sulla questione degli interventi attuati dall'appaltatore senza le previste autorizzazioni, che ha diviso giurisprudenza e dottrina del recente passato

LODO ARBITRALE 2009

[A] Nella disciplina generale dell'arbitrato rituale la dottrina esclude che si possano escogitare oneri di completezza per la domanda di arbitrato e preclusioni all'integrarla e modificarla nella prima memoria. [B] Sulla sospensione dei lavori e sull’onere di iscrivere tempestiva riserva per la richiesta di ulteriori compensi. [C] Sulla necessità di introdurre varianti non determinate da cause obbiettivamente imprevedibili al momento della progettazione iniziale. [D] Sulle opere non autorizzate allorquando esse siano state ritenute utili e necessarie dalla committente

LODO ARBITRALE 2008

[A] Il potere di designazione degli Arbitri è riservato esclusivamente alle parti. [B] Sulla differenza tra l’art. 46 del D.P.R. 1063 del 1962 e l’art. 33 del D.M. 145 del 2000 riguardo al termine decadenziale per introdurre l’arbitrato in seguito alla definizione della controversia in via amministrativa. [C] Sulla decorrenza del termine decadenziale di cui art. 33 del D.M. 145 del 2000 e sulla necessità della notifica mediante ufficiale giudiziario ovvero sulla sufficienza di una mera comunicazione. [D] Sulla corretta lettura dell’art. 193 del D.P.R. n. 554 del 1999 riguardo agli “Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo”

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull’atto nel quale l’appaltatore deve iscrivere riserva in caso di sospensione lavori illegittima. [B] Sulla determinazione del risarcimento del danno da sospensione illegittima ai sensi dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000. [C] Sul risarcimento dei danni che spetta all’impresa laddove la direzione lavori si attivi tardivamente per verificare la conclusione dei medesimi. [D] Sulla possibilità o meno che l’Amministrazione rilevi l’inammissibilità delle riserve dopo aver offerto una somma all’appaltatore

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla consegna anticipata sotto riserva di legge in caso di indisponibilità delle aree. [B] Sul diritto di risarcimento alle maggiori spese generali sostenute dall’impresa in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [C] Sulla differenza tra le spese generali “fisse” e le spese generali “continue”. [D] Sul calcolo delle spese generali ai sensi delle circolari ministeriali. [E] Sul risarcimento dei danni laddove la sospensione lavori sia stata disposta immediatamente dopo la consegna. [F] Sull’importo da porre a base del calcolo delle spese generali. [G] Sulle "circostanze speciali" e "le ragioni di interesse pubblico" che giustificano la sospensione lavori da parte della stazione appaltante. [H] Sul documento contabile nel quale deve essere iscritta la riserva in seguito ad una sospensione lavori ritenuta illegittima dall’impresa. [I] Sul risarcimento danni per l’incremento dei prezzi intervenuto a causa dell’anomalo andamento dei lavori. [L] Sul ritardo nell’espletamento del collaudo rispetto ai termini di legge e sulle conseguenze per la stazione appaltante

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/12/2010 - ECCEDENZE DI LAVORI NON AUTORIZZATI MA MERITEVOLI DI COLLAUDO - PROCEDURE DECISIONALI

L’art. 198 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999 stabilisce che qualora il collaudatore riscontri che sono stati eseguiti lavori meritevoli di collaudo ma non autorizzati, sospende le operazioni di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte del collaudatore, con il proprio parere, alla stazione appaltante. Il successivo comma 2 stabilisce che “l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.”. Si chiede se: - la decisione in ordine alla proposta formulata dal collaudatore spetti al RUP o alla Stazione appaltante, in particolar modo negli enti privi di dirigenza dove il RUP coincide con il responsabile del settore lavori pubblici; - se il riconoscimento dei lavori eseguiti e precedentemente non autorizzati debba avvenire (nel caso di un Comune) ai sensi dell’art.194 del d. lgs. 267/2000, anche qualora nel quadro economico di spesa dell’intervento residuino delle somme che permettono il finanziamento di tali lavori eccedenti quelli autorizzati; - quale sia il significato da dare al comma 2 del suddetto art. 198. Forse quello che se il riconoscimento dei lavori non autorizzati viene fatto dal RUP anziché dalla stazione appaltante, il direttore dei lavori non può essere liberato dalle responsabilità per aver lasciato eseguire i lavori? Il dubbio sussiste perché una volta che la stazione appaltante ha riconosciuto i lavori non autorizzati di fatto viene sanato anche il non corretto comportamento del direttore dei lavori che li ha ordinati o lasciati eseguire.


QUESITO del 01/10/2009 - COLLAUDO

Nel seguente caso: 1.Il direttore lavori determina in contradditorio con l’impresa dei nuovi prezzi, e li ammette conseguentemente in contabilità, senza la successiva approvazione del responsabile del procedimento, come invece previsto dall’art. 132 c. 3 del DPR 554/99; 2.Il direttore dei lavori dispone l’esecuzione di ulteriori piccole lavorazioni di dettaglio, senza determinarne il prezzo in contradditorio con l’impresa né il responsabile del procedimento, ma desumendoli direttamente dal listino prezzi delle opere edili della Camera di Commercio; 3.nella determinazione dei prezzi di cui sopra (sia punto 1 che punto 2) il direttore dei lavori si è avvalso della medesima procedura applicata in sede di progettazione per la determinazione dei prezzi a base d’asta (applicazione listino prezzi ufficiale), cui ha applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria; 4.tali lavorazioni disposte dal direttore lavori non eccedono complessivamente la soglia del 10% contrattuale, trattandosi di opere di manutenzione, né comportano maggiore spesa in quanto altrimenti compensate da altre lavorazioni eseguite in meno. Pertanto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 non sono considerate varianti. 5.il responsabile del procedimento firma il successivo SAL, nel quale sono distintamente riportati anche i nuovi prezzi, benché da lui non previamente autorizzati, nonché emette il relativo certificato di pagamento e procede alla liquidazione al’impresa delle relative spettanze; 6.in sede di collaudo finale, il collaudatore accerta che le lavorazioni sono state eseguite a regola d’arte nella misura e qualità richiesta, ma accerta altresì la mancanza della previa autorizzazione del RUP; Si chiede di sapere se il certificato di collaudo può essere legittimamente emesso dal collaudatore, argomentando la subentrata (benché postuma) autorizzazione dei NP da parte del RUP in sede di liquidazione dei SAL.


QUESITO del 12/06/2009 - COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo inferiore a €500.000#, potendo essere sostituito il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, è comunque obbligatorio nominare l'organo di collaudo? In caso non debba essere nominato nel caso specifico di cui sopra, dovendo applicare l'art. 198 del D.P.R. 554/1999, a chi è assimilabile la figura dell'organo di collaudo? Al Responsabile del Settore o al D.L. che stende il C.R.E.?