Art. 196 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante.

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