Art. 195 Relazioni

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell'appaltatore.

2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

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Giurisprudenza e Prassi

OPERAZIONI DI COLLAUDO - NORMATIVA APPLICABILE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Le operazioni di collaudo non sono state concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori (vale a dire nel 1995), come invece disposto dall’art. 15 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto. Esse sono state ultimate nel 2009 e le motivazioni di tale ritardo non sono state sufficientemente chiarite. Se il collaudo fosse stato eseguito alla conclusione dei lavori, ad esso sarebbe stato ad esso applicabile il R.D. 350/1895, in particolare il Capo VI, ove è previsto che il termine di conclusione delle operazioni di collaudo fa riferimento a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto (nella specie 6 mesi).

All’epoca delle operazioni effettive di collaudo, tale materia (il collaudo generale tecnico amministrativo) era disciplinata dal d.P.R. n. 554/1999 ed in particolare dal Titolo XII, artt. da 187 a 210. In continuita' con la disciplina previgente, anche l’art.187 definisce il collaudo come l’attivita' di verifica tecnica necessaria ad accertare e certificare che l'opera è stata eseguita a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche stabilite e in conformita' del contratto e deve comprende inoltre altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; tale attivita' deve avere necessariamente un termine di ultimazione al fine di assicurare la fruibilita' di quanto realizzato e, infatti, l’art. 192, comma 1, del citato d.P.R. stabilisce che “Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori”. Anche la nuova disciplina, dunque, non lasciava margini di dubbio sulle corrette procedure che la SA sarebbe stata tenuta ad applicare.

Oggetto: Lavori di sistemazione esterna del centro sociale per la gioventu' (Convento Cappuccini)