Art. 192 Estensione delle verificazioni di collaudo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti.)

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma;

3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

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Giurisprudenza e Prassi

OPERAZIONI DI COLLAUDO - NORMATIVA APPLICABILE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Le operazioni di collaudo non sono state concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori (vale a dire nel 1995), come invece disposto dall’art. 15 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto. Esse sono state ultimate nel 2009 e le motivazioni di tale ritardo non sono state sufficientemente chiarite. Se il collaudo fosse stato eseguito alla conclusione dei lavori, ad esso sarebbe stato ad esso applicabile il R.D. 350/1895, in particolare il Capo VI, ove è previsto che il termine di conclusione delle operazioni di collaudo fa riferimento a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto (nella specie 6 mesi).

All’epoca delle operazioni effettive di collaudo, tale materia (il collaudo generale tecnico amministrativo) era disciplinata dal d.P.R. n. 554/1999 ed in particolare dal Titolo XII, artt. da 187 a 210. In continuita' con la disciplina previgente, anche l’art.187 definisce il collaudo come l’attivita' di verifica tecnica necessaria ad accertare e certificare che l'opera è stata eseguita a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche stabilite e in conformita' del contratto e deve comprende inoltre altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; tale attivita' deve avere necessariamente un termine di ultimazione al fine di assicurare la fruibilita' di quanto realizzato e, infatti, l’art. 192, comma 1, del citato d.P.R. stabilisce che “Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori”. Anche la nuova disciplina, dunque, non lasciava margini di dubbio sulle corrette procedure che la SA sarebbe stata tenuta ad applicare.

Oggetto: Lavori di sistemazione esterna del centro sociale per la gioventu' (Convento Cappuccini)

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla consegna anticipata sotto riserva di legge in caso di indisponibilità delle aree. [B] Sul diritto di risarcimento alle maggiori spese generali sostenute dall’impresa in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [C] Sulla differenza tra le spese generali “fisse” e le spese generali “continue”. [D] Sul calcolo delle spese generali ai sensi delle circolari ministeriali. [E] Sul risarcimento dei danni laddove la sospensione lavori sia stata disposta immediatamente dopo la consegna. [F] Sull’importo da porre a base del calcolo delle spese generali. [G] Sulle "circostanze speciali" e "le ragioni di interesse pubblico" che giustificano la sospensione lavori da parte della stazione appaltante. [H] Sul documento contabile nel quale deve essere iscritta la riserva in seguito ad una sospensione lavori ritenuta illegittima dall’impresa. [I] Sul risarcimento danni per l’incremento dei prezzi intervenuto a causa dell’anomalo andamento dei lavori. [L] Sul ritardo nell’espletamento del collaudo rispetto ai termini di legge e sulle conseguenze per la stazione appaltante