Art. 189 Avviso ai creditori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia 2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/07/2008 - AVVISI EX ART. 189 REG.

Ex art 189 reg., il RP deve chiedere al sindaco la pubblicazione degli avvisi ad oponendum con apposita comunicazione. Il RP ha anche l'obbligo di redigere concretamente l'Avviso da pubblicare e sottoscriverlo, oppure tale Avviso è predisposto dal sindaco che lo sottoscrive e lo pubblica?


QUESITO del 29/05/2008 - AVVISO AI CREDITORI - PUBBLICITÀ

L'avviso ai creditori di cui all'art.189 del dpr 554/99 va pubblicato solo all'Albo pretorio comunale?