Art. 187 Oggetto del collaudo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

3. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;

b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);

c) nel caso di intervento affidato in concessione;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;

e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;

f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

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