Art. 185 Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito ai rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

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