Art. 169 Certificato per pagamento di rate

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

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Giurisprudenza e Prassi

PAR CONDICIO E FORMALIZZAZIONE RISERVE

LODO ARBITRALE 2010

[A] In caso di dubbio alla interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. [B] Sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto ma esclusa da bando di gara. [C] Il rispetto del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti non impedisce all’Amministrazione committente di effettuare scelte diverse rispetto a quelle effettuate in un primo momento. Affermare il contrario significa “ingessare” l’appalto. [D] La par condicio tra i concorrenti si esaurisce al momento della gara. [E] Sull’impugnazione dell’atto di nomina del presidente del Collegio da parte della Camera arbitrale dei lavori pubblici. [F] Sulla clausola del capitolato speciale che prevede la formalizzazione della riserva mediante raccomandata. [G] Sul registro di contabilità costituito da fogli separati solo spillati tra loro, non sottoscritti né vidimati. [H] Sugli allibramenti generici e del tutto “indeterminati” - anche sui libretti delle misure - effettuati sulla base di macro-aliquote percentuali, non suffragate da analitici e circostanziati conteggi. [I] Un registro di contabilità deve lasciare disponibili numerose pagine per l’esplicazione delle riserve. [L] Sulla dichiarazione dell’impresa ex. art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [M] Sulla necessità o meno di far sottoscrivere all’appaltatore gli stati di avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento. [N] La sottoscrizione dell’atto di sottomissione relativo ad una variante non ha natura né transattiva né abdicativa di pretese future. [O] Sull’entità del risarcimento del danno per la risoluzione del contratto per inadempimento della committente. [P] Sulla quantificazione del danno relativamente al mancato utile. [Q] Sul danno costituito dal mancato ammortamento dei macchinari e mezzi d’opera

LODO ARBITRALE 2009

[A] L’opzione, concessa all'appaltatore, di chiedere, in caso di sospensione dei lavori protrattasi oltre i riferiti limiti di tempo, lo scioglimento del contratto senza indennità con relativo diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, attengono esclusivamente a sospensioni "legittime". [B] Sulle conseguenze che derivano dalle reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, una volta accertata l'infondatezza di tali scambievoli specifici addebiti. [C] Sul principio di “postnumerazione” che vige negli appalti pubblici e sugli effetti ai fini della liquidazione degli stati di avanzamento e del conto finale

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla clausola contrattuale che svincoli il pagamento dal collaudo e lo subordini alla disponibilità della relativa provvista da parte del committente. [B] Sulle pattuizioni contrattuali che introducono un semplice termine dilatorio all'appaltatore per fare valere la propria pretesa alla corresponsione degli interessi da ritardato pagamento. [C] Sulla predisposizione del certificato di pagamento e sull’interpretazione da dare al termine "emissione", con ciò dovendosi infatti. [D] Sulla possibilità o meno che gli interessi da ritardato pagamento producano ulteriori interessi. [E] Sull'IVA esposta nelle fatture emesse dall’impresa e sugli interessi per il ritardato pagamento

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/07/2009 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI SAL

l’art. 169 del regolamento merloni (dpr 554/99), dispone che il rup deve rilasciare, nel piu’ breve tempo possibile (comunque entro i termini di capitolato), il certificato di pagamento, compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. il nostro servizio ragioneria, per liquidare i sal, mi chiede una determinazione di approvazione dei sal medesimi. io ritengo che, in forza della disposizione di cui sopra e per speditezza di procedimento, i sal possano essere liquidati con il solo certificato di pagamento e si debba assumere determinazione di approvazione solo del collaudo (o c.r.e.) e della contabilita’ finale. ritenete conforme la mia interpretazione della norma?