Art. 165 Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 2071. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni; espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministratore dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Giurisprudenza e Prassi
INDISPONIBILITÀ DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ – NECESSARIA ISCRIZIONE RISERVA CON DIVERSO ATTO SCRITTO
Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 165, comma 3, applicabile ratione temporis, in tema di "eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità" prevedeva che se l'appaltatore aveva firmato il registro con riserva, doveva a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui credeva aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il comma 5 dello stesso articolo prevedeva che nel caso in cui l'appaltatore aveva firmato il registro con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati dovevano intendersi definitivamente accertati, e l'appaltatore decadeva dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferivano.
Il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 3, comma 5 e successive modificazioni, anch'esso applicabile ratione temporis, in tema di "Forma e contenuto delle riserve", ribadiva, dapprima, che le riserve dovevano essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore e, in ogni caso, sempre a pena di decadenza, dovevano essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, mentre le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Quindi al comma 3, dopo aver ricordato che le riserve dovevano essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme ritenute dovute, disponeva che qualora l'esplicazione e la quantificazione non fossero possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore aveva l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3, del regolamento.
La legge non contempla espressamente il caso della materiale indisponibilità del registro di contabilità in tempo utile per consentire all'appaltatore l'esplicazione della riserva tempestivamente anticipata.
Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto (Sez. 1, n. 8242 del 24/05/2012, Rv. 622612-01; conformi, sia pur molto più sinteticamente, Sez. 1, 5/5/1998 n. 4502, Sez. 1, 16/09/1986 n. 5624).
Recentemente è stato confermato che la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto; deve ritenersi al riguardo sufficiente l'allegazione di fogli dattiloscritti al registro formato in via telematica. (Sez. 1, n. 30102 del 21/11/2018, Rv. 651874-01).
Questa Corte ha anche affermato che dal combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt 16, 54 e 64 e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26, si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee a incidere sul compenso complessivo a esso spettante, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili. Tale onere è, peraltro, subordinato dalla legge, non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, con la conseguenza che non cessa neppure nell'ipotesi di indisponibilità, seppure momentanea, del registro di contabilità. In siffatta ipotesi, l'imprenditore deve, invero, iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero quelli contenenti gli stati di avanzamento, od ordini di servizio, o anche mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto (Sez. 1, 09/02/2016, n. 2537).
É evidente la correttezza di tale soluzione interpretativa che, per un verso, appare conforme al principio ad impossibilia nemo tenetur, poichè non accolla all'impresa appaltatrice un onere inesigibile imponendole la forma inderogabile dell'annotazione dell'esplicazione della riserva sul registro di contabilità, di cui non ha la materiale disponibilità, per altro verso soddisfa la necessità della forma scritta ad substantiam e della certezza della data, richieste dalla legge, ed infine soddisfa la ratio fondante della disciplina.
Questa infatti, come sopra ricordato, mira a garantire che l'Amministrazione committente conosca, tempestivamente e costantemente, tutti i fattori che possono aggravare il costo dell'opera sì da poter svolgere prontamente ogni necessaria verifica e valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto, in relazione ai fini di interesse pubblico.
[A] Sulla tardività o meno delle riserve iscritte dall’Impresa nell’ipotesi in cui il risarcimento richiesto nel procedimento arbitrale sia conseguenza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della Stazione Appaltante. [B] Sulla ammissibilità o meno della domanda riconvenzionale avanzata dalla Stazione Appaltante convenuta solo nella prima memoria autorizzata. [C] Sulle valutazioni del Collegio nel caso in cui entrambe le parti del procedimento arbitrale chiedano la risoluzione del contratto, addebitandosi l’un l’altra gravi inadempienze. [D] Sulla possibilità o meno che carenze progettuali iniziali e sospensione dei lavori possano costituire grave inadempimento e giustificare la conseguente risoluzione del contratto
RECESSO DA PARTE DELLA PA E RISARCIMENTO DANNI
[A] Sulla efficacia o meno della clausola arbitrale in ragione del rinvio “per relationem” al Capitolato Generale delle OO.PP. contenuto nel contratto d’appalto. [B] Sulla necessità o meno che l’Impresa abbia svolto specifiche riserve sulla carenza progettuale ab origine, ovvero sulla sufficienza di un accertamento in tal senso da parte del CTU nominato nell’ambito del giudizio arbitrale. [C] Sulla necessità o meno di indagine sull’importanza e sulla gravità dell’inadempimento nel caso di recesso dal contratto d’appalto da parte della Stazione Appaltante. [D] Sulla sussistenza o meno di un obbligo indennitario a carico dell’amministrazione ed in favore dell’appaltatore nel caso di recesso unilaterale della Stazione Appaltante e sulle norme applicabili. [E] Sull’onere di tempestiva iscrizione della riserva da parte dell’Impresa e sul contenuto necessario della riserva stessa
[A] Sulla necessità o meno che la Stazione Appaltante eccepisca nel corso del rapporto la decadenza della riserva per intempestività della stessa e sulla eventuale ammissibilità dell’eccezione solo nel giudizio. [B] Sulla tempestiva apposizione della della riserva in merito a fatti continuativi, cioè che durano nel tempo oppure la cui causa si ripeta continuamente. [C] Sulla necessità o meno della previa iscrizione della riserva in ordine alla richiesta di pagamento degli interessi moratori per ritardata emissione del certificato di collaudo. [D] Sugli effetti del collaudo dell’opera pubblica, sull’obbligatorietà dello stesso e sulla applicabilità agli appalti pubblici dell’accettazione tacita di cui all’art. 1665 cod.civ.. [E] Sulla decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per l’esercizio dell’azione di per ottenere il risarcimento danni per eventuali difformità e vizi dell’opera da parte della Stazione Appaltante. [F] Sulla possibilità o meno che possa costituire riconoscimento dei vizi il fatto che l’impresa abbia attribuito la responsabilità dei vizi stessi alla DD.LL., senza negarne l’esistenza e sul conseguente esonero dell’onere di tempestiva denuncia da parte della Stazione Appaltante. [G] Sulla possibilità o meno che gli errori di progetto fornito dalla Stazione Appaltante ricadano sulla medesima ed escludano la responsabilità dell’appaltatore. [H] Sulla risarcibilità o meno del danno non patrimoniale invocato in via riconvenzionale dalla Stazione Appaltante per le critiche ricevute dalla popolazione anche contro i suoi amministratori, per gli articoli di stampa e per le interrogazioni delle opposizioni in sede consiliare in merito alla gestione del contratto d’appalto
Sulla decadenza delle riserve prevista dalla legge regionale della Puglia nel caso in cui l’Impresa non provveda al deposito cauzionale pari allo 0,5 per cento del valore delle riserve iscritte
[A] Sulla tempestività o meno della riserva relativa ai maggiori compensi conseguenti alla sospensione dei lavori inserita nel verbale di ripresa dei lavori. [B] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali in caso di illegittima sospensione dei lavori. [C] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile in caso di illegittima sospensione dei lavori. [D] Sulla possibilità o meno di qualificare illegittima la sospensione dovuta a sequestro penale del cantiere e sulla rilevanza o meno a tale scopo dell’esito positivo del giudizio penale
SOSPENSIONE LAVORI PER PREDISPORRE UNA PERIZIA DI VARIANTE - LIMITI
[A] Sulla natura decadenziale o meno del termine di 30 giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato per esercitare la facoltà concessa all’attore di declinare la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 47 del Capitolato generale. [B] Sulla idoneità o meno di un atto contenente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, senza “richieste o intimazioni”, di costituire atto interruttivo della prescrizione. [C] Sull’effetto interruttivo della prescrizione dato dall’ammissione dell’esistenza del debito e sulla prova necessaria. [D] Sui requisiti necessari affinché la sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante possa ritenersi legittima. [E] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta dalla Stazione Appaltante per la predisposizione e approvazione di una perizia di variante. [F] Sulla tempestività o meno della riserva apposta nel verbale di ripresa dei lavori, avverso la sospensione dei lavori originariamente legittima, divenuta solo successivamente illegittima. [G] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali in caso di illegittima sospensione dei lavori e sulla misura del danno risarcibile. [H] Sull’entità del danno risarcibile per maggiori oneri di gestione e conduzione di cantiere, in ipotesi di sospensione lavori particolarmente lunga
VERIFICA OFFERTE ANOMALE - VALUTAZIONE ATTENDIBILITÀ OFFERTA - GIUDIZIO NEGATIVO
E’ noto che, in sede di gara di appalto, la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile, e dunque se dia o meno affidamento circa la corretta esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2009 n. 5642). La giurisprudenza ha altresi' affermato che il giudizio della stazione appaltante comporta un onere di motivazione solo in caso di valutazione negativa delle giustificazioni, mentre in caso di verifica positiva l’iter logico è arguibile dal rinvio alle giustificazioni fornite dall’offerta sottoposta a verifica, ove queste siano a loro volta plausibili e documentate (Cons. stato, sez. V, 8 luglio 2008 n. 3406) e siano chiaramente condivise dall’amministrazione (Cons. Stato, sez.VI, 20 aprile 2009 n. 2384). Orbene, la giurisprudenza richiamata, se afferma che l’amministrazione non è tenuta a sovrapporre una propria motivazione a quella che si rappresenta attraverso la lettura dei chiarimenti forniti dall’aggiudicataria, non libera in ogni caso l’amministrazione dall’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990, dovendo essa illustrare, anche sinteticamente, le ragioni per le quali ritiene di condividere i chiarimenti forniti, chiarendo sommariamente quegli aspetti che fanno ritenere i chiarimenti plausibili e fondati; essa, dunque, non puo' limitarsi ad espressioni “di stile” o a adesioni apodittiche.
Nel caso di specie, a fronte di quattro richieste di chiarimenti, l’amministrazione – che pure ha ritenuto necessario redigere una tabella di comparazione delle singole voci dell’offerta con quelle risultanti dal D.M. Lavoro 9 luglio 2009 – non ha fornito, al di la' della mera affermazione che “l’offerta non puo' ritenersi anomala”, alcuna pur sintetica motivazione propria.
VALENZA DEL REGISTRO DI CONTABILITA'
[A] La committente non ha alcun obbligo di produzione dei documenti che sono nella disponibilità di entrambe le parti. [B] Registro di contabilità è solo il documento le cui pagine sono preventivamente numerale e firmate. [C] Sulla valenza da attribuire al registro di contabilità costituito da fogli scomposti. [D] Sugli atti di definizione di specifiche questioni e concordamento di nuovi prezzi e sulla possibilità o meno che questi possa comportare la rinuncia alle riserve iscritte o a riserve da iscrivere per accadimenti futuri. [E] Di regola la sottoscrizione di un atto aggiuntivo non costituisce fatto genetico di un nuovo rapporto
ATTO AGGIUNTIVO IN CORSO DI ESECUZIONE - RINUNCIA SUCCESSIVA ALLA RISERVA
[A] Sulla possibilità o meno che il Consulente Tecnico nominato in sede di giudizio arbitrale possa esaminare documenti non ritualmente acquisiti al procedimento, ovvero acquisire informazioni da soggetti terzi. [B] Sui limiti e le condizioni entro le quali l’appaltatore può richiedere il risarcimento del danno nel caso di consegna tardiva dei lavori da parte dell’Amministrazione committente. [C] Sulla esistenza o meno di un onere di formulazione della riserva in capo all'appaltatore e sul rapporto con la regolare tenuta di un registro di contabilità, alla luce di quanto disposto dal R.D. n. 350 del 1985. [D] Sull’efficacia o meno della riserva apposta su un registro di contabilità non regolarmente tenuto in caso di puntuale controdeduzione da parte della Direzione dei lavori. [E] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione di un atto aggiuntivo in corso di esecuzione dell’appalto possa qualificare rinuncia alla riserva precedentemente formulata. [F] Sui titoli di danno in relazione ai quali operare il risarcimento per la maggiore durata dell’appalto imputabile all’Amministrazione appaltante e sull’onere della prova. [G] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali per la maggiore durata dell’appalto imputabile all’Amministrazione appaltante e sulla percentuale eventualmente risarcibile. [H] Sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria delle somme dovute all’appaltatore a titolo risarcitorio, per il calcolo degli interessi legali. [I] Sulla decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute dall’Amministrazione all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. [L] Sul contenuto necessario delle riserve avanzate dall’appaltatore per maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti affinché le stesse possano essere ritenute ammissibili in sede di giudizio arbitrale. [M] Sulla necessità o meno di dimostrare il vantaggio avuto dall’Amministrazione appaltante per fondare una azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. [N] Sulla natura sussidiaria dell’azione di ingiustificato arricchimento e sulla necessità o meno di dimostrare nel concreto l’esperibilità di altra azione tipica
FORMALITA' - PRESENTAZIONE DOCUMENTO D'IDENTITA' SCADUTO
Qualora il partecipante alla gara di appalto abbia allegato un documento di identita' non in corso di validita', in applicazione dell'art. 45, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subi'to variazioni dalla data del rilascio. Posto, peraltro, che tale dichiarazione esplica la funzione di assicurare la paternita' della dichiarazione, la sua mancanza costituisce mera irregolarita', l'art. 71, comma 3, stesso d.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, infatti, che “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione d [ia] notizia all'interessato di tale irregolarita'”, dopo di che “questi [sara'] tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione [e solo] in mancanza il procedimento non [avra'] seguito”.
Da quanto precede discende che deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla gara di appalto (e, per lo stesso e reciproco ordine di ragioni, priva di fondamento la richiesta di esclusione rinveniente, anche in sede giudiziale, da soggetto controinteressato) di un concorrente che abbia prodotto un documento scaduto quando l'Amministrazione competente a ricevere la documentazione non abbia invitato a regolarizzare la domanda e non vi siano elementi tali da provare la falsita' (in tali sensi, da ultimo, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2009, n. 837; in senso conforme, Cons. Stato , sez. V, 11 novembre 2004, n. 7339; addirittura piu' netta e risoluta la posizione di Cons. giust. amm. Sicilia, 3 giugno 2009, n. 130, decisamente nel senso che “ai fini della validita' dell'istanza, in quanto prodotta in conformita' alle prescrizioni di cui agli art. 21, comma 1, e 38, comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000, è necessario che la medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identita', non occorrendo all'uopo che il documento medesimo sia valido, potendo anche consentirsi la produzione di un documento scaduto”).
RITARDATO PAGAMENTO - DANNO DA RIVALUTAZIONE MONETARIA
[A] Sulla disciplina procedurale e sostanziale applicabile ai giudizi arbitrali avviati in ragione di clausola compromissoria contenuta in contratti di appalto stipulati prima del 1999. [B] Sulle ipotesi in cui vige il termine perentorio di 60 giorni, delineato dagli articoli 46 e 47 del Capitolato Generale delle OO.PP., per proporre l'istanza di arbitrato o la domanda giudiziale. [C] Sulla necessità o meno di formulare formali riserve nel caso di controversie in materia di interessi e revisione prezzi. [D] Sulla riconoscibilità o meno del danno da rivalutazione monetaria (ex art. 1224, comma 2, c.c.) nel caso di ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo relativamente ai corrispettivi di appalto da parte della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 35 e 36 del DPR n. 1063/62. [E] Sulla risarcibilità o meno del danno da “scoperto bancario” causato dal ritardo nei pagamenti dei corrispettivi da parte della stazione appaltante e sull’onere della prova
Sulla tempestività o meno della riserva iscritta nel conto finale e sui requisiti necessari ad evitare la decadenza nella formulazione delle riserve
[A] Sul momento in cui l’Appaltatore deve formulare la riserva per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori. [B] Sugli effetti prodotti dalla diffida ad adempiere notificata dall’Impresa e sulla necessità o meno di accertare la sussistenza di un inadempimento da parte della Stazione Appaltante idoneo a giustificare la risoluzione invocata con la diffida stessa. [C] Sulla possibilità o meno per l’Appaltatore di chiedere la risoluzione del contratto in caso di prolungata sospensione dei lavori e sui presupposti necessaria alla legittima richiesta di risoluzione. [D] Sugli effetti prodotti dalla risoluzione del contratto d’appalto di opera pubblica per inadempimento dell’Amministrazione. [E] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile dell’Impresa nel caso di risoluzione del contratto d’appalto di opera pubblica per inadempimento dell’Amministrazione e sulla misura dello stesso. [F] Sulla natura di debito di valore o debito di valuta del risarcimento dei danni derivanti da illegittima sospensione dei lavori e sulla debenza o meno della rivalutazione monetaria
ISCRIZIONE DELLE RISERVE E DECADENZA
[A] Sulla necessità o meno che le riserve, per essere efficaci, siano iscritte nel registro di contabilità e confermate all’atto della sottoscrizione del conto finale. [B] Sulla legittimazione della singola società facente parte di un ATI a promuovere l’arbitrato e sui problemi relativamente al quantum risarcibile al singolo per riserve iscritte dall’ATI in corso di esecuzione del contratto. [C] Sulla possibilità o meno che la Stazione Appaltante rinunci alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. [D] Sulla possibilità o meno che l’accettazione dell’opera senza riserve da parte della Stazione Appaltante liberi l’appaltatore della garanzia per difformità di cui all’art. 1667 cod. civ.
Sulla possibilità o meno che il Collegio riduca in via equitativa l’importo richiesto per spese generali e ritardato utile a causa del periodo della sospensione lavori, nell’ipotesi in cui nello stesso periodo l’Impresa abbia eseguito altri lavori sul medesimo cantiere
[A] Sulle condizioni che devono sussistere affinché la mancata sottoscrizione del conto finale o la mancata riproposizione delle riserve in calce allo stesso comporti una presunzione di accettazione da parte dell'impresa di detto documento. [B] Sul contratto aleatorio che rimette interamente in capo all'impresa i costi e maggiori oneri derivanti anche da sospensioni ingiustificate ed immotivate dei lavori. [C] Nell'appalto di opere pubbliche il Direttore dei lavori può essere considerato in ragione dei suoi compiti e delle sue attribuzioni come "organico" all'Ente
Sulla mancata conferma delle riserve nel conto finale da parte dell’appaltatore e sulla decadenza o meno delle riserve
[A] Sulla tempestività o meno della riserva iscritta nel solo verbale di ripresa lavori relativa alla sospensione illegittima degli stessi. [B] Sulla sospensione dei lavori determinata dall'esaurimento della prima tranche del finanziamento statale dell'opera appaltata. [C] Sulla determinazione dell'importo dovuto per il risarcimento del danno conseguente l’illegittima sospensione dei lavori, per quanto attiene ai mezzi ed alle attrezzature
[A] Sull’efficacia recettizia o meno della norma del Capitolato Generale alla quale viene fatto rinvio nel contratto. [B] Sulla configurabilità o meno dell’opzione dell'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto, prevista dall'art. 30 comma 2 prima parte del DPR 16.7.1962 n.1063, anche nel caso di sospensioni illegittime imputabili a uno dei contraenti. [C] Sulla necessità o meno di iscrivere specifica riserva per ottenere il risarcimento dei maggiori oneri in caso di sospensioni illegittime dei lavori da parte dell’Amministrazione appaltante. [D] Sulla necessità o meno di iscrivere specifica riserva per ottenere il risarcimento dei danni in caso di sospensioni illegittime dei lavori da parte dell’Amministrazione appaltante. [E] Sulla risarcibilità o meno delle maggiori spese generali sostenute dall’imprenditore a causa della illegittima sospensione dei lavori da parte dell’Amministrazione e sulla prova necessaria alla loro eventuale liquidazione. [F] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile a seguito della illegittima sospensione dei lavori da parte dell’Amministrazione, ove l’imprenditore non si sia avvalso della facoltà di scioglimento dal contratto
ESECUZIONE CONTRATTO SUCCESSIVA ALL'INADEMPIMENTO - EFFETTI
[A] Sulla possibilità o meno di considerare rinunciata una eccezione sollevata nel corso del giudizio arbitrale ma non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. [B] Sugli effetti prodotti dalla mancata iscrizione di riserve da parte dell’appaltatrice. [C] Sulla possibilità o meno di ottenere la risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa abbia continuato a dare esecuzione al contratto anche successivamente all’inadempimento della Stazione Appaltante
[A] Sulla la contabilità tenuta con l’ausilio di strumenti informatici. [B] Sul registro di contabilità consistente in un numero imprecisato di fogli bianchi senza l’indicazione di alcun sommario né dicitura, cui è obbiettivamente difficile attribuire una precisa fisionomia giuridica. [C] Sulle modalità di redazione ed ubicazione del giornale dei lavori. [D] Sul luogo in cui deve essere conservato il registro di contabilità. [E] Sulla possibilità o meno che l’onere della riserva possa essere sostituito da atti equipollenti, quali diffide ed atti di costituzione in mora. [F] Sulla riserva espressa in modo generico. [G] Sulle riserve consegnate al direttore lavori su di un supporto informatico. [H] Sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di avere libero accesso al registro di contabilità senza previamente concordare con il Direttore dei Lavori le modalità ed i tempi. [I] Sulla violazione dell’obbligo di preventiva vidimazione e sulle conseguenze in ordine al valore probatorio delle annotazioni. [L] Sullo stravolgimento dell’appalto, derivato dalla eterogeneità degli accadimenti interessanti aree più o meno estese dei luoghi di intervento, la ripetitività delle problematiche via via denunciate, spesso derivanti da micro-cause che solo ove complessivamente considerate, assumono la valenza ostativa del regolare andamento dei lavori. [M] Sulla possibilità o meno di applicare i criteri di risarcimento del danno ex art. 25 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 alla fattispecie dell’anomalo andamento dei lavori
SOSPENSIONE LAVORI LEGITTIMA - EQUO COMPENSO
[A] Sulla sospensione dei lavori disposta per carenza di fondi da parte della stazione appaltante. [B] L’onere della riserva non investe quelle pretese che toccano la sorte del contratto (risoluzione del contratto, nullità del medesimo). [C] Anche nel caso in cui la sospensione dei lavori sia legittima all’impresa può spettare il diritto all’equo compenso, secondo la disposizione di cui all’art. 1664, co. 2. del cod. civ.. [D] I criteri per il risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 25 comma 2, d.m. 19 aprile 2000, n. 145, hanno una funzione di guida. [E] Sulla risoluzione contrattuale per colpa della stazione appaltante e sul risarcimento del danno per mancato utile dovuto all’impresa. [F] Sul comportamento che deve tenere l’impresa in caso di sospensione dei lavori illegittima al fine di ridurre il danno
SOSPENSIONE LAVORI PER CAUSA IMPUTABILE ALLA PA
[A] Sulle riserve esplicitate con fogli separati allegati al registro di contabilità. [B] L’anomalo andamento dei lavori rientra tra i c.d. “fatti continuativi”. [C] Sulla avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel periodo successivo al termine di esecuzione del contratto protrattosi per causa imputabile alla stazione appaltante. [D] La richiesta del riconoscimento degli oneri della sicurezza è sottratta a decadenza. [E] Sull’istanza di riconoscimento degli interessi anatocistici correlata alla richiesta di risarcimento del danno
CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI
[A] Sulla clausola compromissoria dubbia e sull’orientamento da seguire in ordine all’applicazione dei contrapposti principi dell’”interpretazione conservativa” delle clausole contrattuali e dell’”interpretazione restrittiva” che porta alla giurisdizione statuale in luogo dell’arbitrato. [B] Nessuna norma prevede un onere di rinnovare o riproporre le riserve tempestivamente iscritte nei registri di contabilità. [C] Sul procedimento e sulla corretta modalità di redazione del “conto finale” dei lavori. [D] Il concetto di immodificabilità del prezzo a corpo non è assoluto ed inderogabile. [E] Sulla valenza della dichiarazione rilasciata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [F] Sulla possibilità o meno di assimilare la consegna parziale all'illecita sospensione parziale ai fini del risarcimento del danno all’impresa. [G] I criteri di cui alle lettere da a) a d) del comma 2 dell'art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, costituiscono soltanto criteri guida. [H] Sull’onere di iscrivere riserva riguardo a fatti continuativi. [I] Sulla necessità di determinare analiticamente nel PSC le voci della sicurezza non soggette a ribasso d’asta
[A] Sulla revoca del provvedimento con il quale era stata concessa la occupazione gratuita dei suoli ex art. 49 lett. a) del D.Lgs. 507/93, a seguito del venire in essere delle novità normativa recate dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997. [B] Sul superamento del dogma dell’intangibilità delle clausole contrattuali in favore del principio della proporzione e dell’equilibrio negoziale. [C] Sui principi UNIDROIT, per la formazione di un diritto privato comune europeo, che pongono norme che offrono rimedi nei confronti delle gross disparity (sproporzione originaria) e delle handship (sproporzione sopravvenuta). [D] Sulle conseguenze in ordine all’eventuale tardività della riserva qualora il Direttore Lavori non la abbia eccepita in sede di controdeduzioni. [E] Sulla speciale decadenza delle riserve di carattere generale predisposte denunciando l'anomalo andamento dei lavori che interessa tutto l'appalto e che non si riferisce a partite di lavoro riportate nel registro di contabilità. [F] Sull'adesione dell'impresa allo spostamento del termine originario contrattuale e sulla possibilità o meno che ciò possa comportare la rinunzia a far valere il risarcimento dei maggiori danni. [G] Sulla corretta interpretazione dell’art. 219 del D.P.R. 554 del 1999 secondo il quale “ Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti”. [H] Sul risarcimento del mancato utile in caso di anomalo andamento dei lavori
SOTTOSCRIZIONBE ATTO DI SOTTOMISSIONE E RICHIESTA EQUO COMPENSO
[A] Sulle conseguenze della mancata esibizione da parte della p.a. del registro di contabilità dei lavori all’impresa. [B] Sulla richiesta di ristoro dei maggiori costi asseritamente sostenuti dall’impresa per l’utilizzo di un miniescavatore sottodimensionato. [C] Sulla richiesta di equo compenso avanzata dall’impresa che ha sottoscritto l’atto di sottomissione senza eccezioni. [D] Sulle reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull'inadempimento dell'altra rilevatosi insussistente in sede giudiziale
PAR CONDICIO E FORMALIZZAZIONE RISERVE
[A] In caso di dubbio alla interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. [B] Sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto ma esclusa da bando di gara. [C] Il rispetto del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti non impedisce all’Amministrazione committente di effettuare scelte diverse rispetto a quelle effettuate in un primo momento. Affermare il contrario significa “ingessare” l’appalto. [D] La par condicio tra i concorrenti si esaurisce al momento della gara. [E] Sull’impugnazione dell’atto di nomina del presidente del Collegio da parte della Camera arbitrale dei lavori pubblici. [F] Sulla clausola del capitolato speciale che prevede la formalizzazione della riserva mediante raccomandata. [G] Sul registro di contabilità costituito da fogli separati solo spillati tra loro, non sottoscritti né vidimati. [H] Sugli allibramenti generici e del tutto “indeterminati” - anche sui libretti delle misure - effettuati sulla base di macro-aliquote percentuali, non suffragate da analitici e circostanziati conteggi. [I] Un registro di contabilità deve lasciare disponibili numerose pagine per l’esplicazione delle riserve. [L] Sulla dichiarazione dell’impresa ex. art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [M] Sulla necessità o meno di far sottoscrivere all’appaltatore gli stati di avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento. [N] La sottoscrizione dell’atto di sottomissione relativo ad una variante non ha natura né transattiva né abdicativa di pretese future. [O] Sull’entità del risarcimento del danno per la risoluzione del contratto per inadempimento della committente. [P] Sulla quantificazione del danno relativamente al mancato utile. [Q] Sul danno costituito dal mancato ammortamento dei macchinari e mezzi d’opera
[A] Sulla sussistenza o meno di un onere per l’impresa di iscrivere riserva negli ordini di servizio. [B] Sulla perdurante mancata consegna delle aree del cantiere da parte della stazione appaltante. [C] Sulla lesione dell’utile in caso di anomalo andamento dei lavori e sulla diversa quantificazione del danno rispetto all’illegittima sospensione dei lavori. [D] Sul caso in cui il Direttore dei Lavori non abbia eccepito la tardività delle riserve e tale tardività non sia stata neppure rilevata nei primi scritti difensivi della stazione appaltante
La reiezione per infondatezza ex art. 109 r.d. n. 350 del 1895 delle riserve formulate dall'appaltatore senza alcun riferimento alla loro tardiva iscrizione nel registro di contabilità comporta tacita rinuncia dell'amministrazione committente a valersi della decadenza prevista dall'art. 54 del citato decreto
[A] Sulle conseguenze che derivano dalla mancata eccezione dell’intempestività della riserva da parte del direttore dei lavori. [B] Sull’omessa indicazione delle maestranze e dei macchinari presenti in cantiere da parte del direttore dei lavori che redige il verbale di sospensione lavori
Sul potere dell'appaltatore di sciogliersi dal contratto di appalto, facendo valere il grave inadempimento del committente, e sulla sussistenza o meno di un onere di tempestiva riserva
Sull’onere di iscrivere tempestiva riserva da parte dell’impresa in presenza di fatti c.d. “continuativi”
REVISIONE PREZZI E RISARCIMENTO DANNI
[A] Sulla mancata previsione in progetto dei costi necessaria a mantenere in asciutto gli scavi con l’utilizzo di pompe durante l'esecuzione delle murature o di altre opere in fondazione. [B] Sulla differenza tra l’istituto della “revisione prezzi” ed risarcimento del danno derivante dall'anomalo andamento dell'appalto imputabile alla committente. [C] Gli oneri della sicurezza seguono un regime a sé in occasione dell'erogazione dei pagamenti, conseguentemente il credito per le spese relative non rientra nel regime delle riserve. [D] Sulla richiesta di indennizzo avanzata dall’impresa per la lavorazione prevista nel capitolato speciale d’appalto ma sottostimata economicamente nell’elenco prezzi di gara. [E] Sull’andamento frazionato delle attività e sulle modalità esecutive del tutto straordinarie che incidono sull’onere di tempestiva iscrizione delle riserve da parte delle imprese. [E] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale d’appalto che impone all’impresa il pagamento degli onorari per il collaudo. [F] Sul Piano della Sicurezza e Coordinamento che pur prevedendo tra le opere provvisionali anche la viabilità interna ed esterna al cantiere ha omesso di procedere alla stima del relativo onere
[A] Sul termine di durata della sospensione lavori illegittima oltrepassato il quale l’appaltatore può domandare la risoluzione del contratto. [B] Sul potere dell'appaltatore di invocare la risoluzione contrattuale e sulla sussistenza o meno di un onere di riserva al riguardo. [C] Sul risarcimento del danno da mancata percezione dell’utile in caso di risoluzione contrattuale per colpa della committente. [D] Sulla risoluzione contrattuale e sul diritto dell’impresa a vedersi riconoscere il valore venale delle opere realizzate. [E] Sul momento in cui sorge l’onere della riserva per danni da fatti continuativi. [F] Sui casi in cui è ammesso iscrivere riserva in un atto diverso dal registro di contabilità. [G] Per effetto della risoluzione del contratto, va esclusa in radice qualsivoglia decadenza da mancata iscrizione delle riserve
[A] Sull’esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 122 del D.P.R. 554 del 1999. [B] Sull’onere di riserva in caso di “fatti continuativi”. [C] Sui diritti dell'appaltatore, che abbia sottoscritto il verbale di consegna senza riserve, di pretendere maggiori compensi per la mancata tempestiva rimozione di ostacoli la cui esistenza, all'atto della consegna, non sia stata contestata alla stazione appaltante. [D] In caso di anomalo andamento dei lavori, i maggiori oneri per spese generali sono quantificabili mediante una semplice operazione aritmetica
[A] In sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto il giudice deve tener conto degli obblighi cosiddetti collaterali di collaborazione. [B] Sull'esplicazione delle riserve a mezzo di raccomandata in luogo dell’iscrizione nel registro di contabilità. [C] Sui danni provocati all’impresa da un’inddebita comunicazione all’Autorità di Vigilanza da parte della stazione appaltante circa l’intervenuta risoluzione contrattuale. [D] Sulla perizia di variante approvata dalla stazione appaltante senza al contempo fissare un congruo nuovo termine per la conclusione dei lavori
[A] Sulla clausola contrattuale che subordina la devoluzione alla cognizione arbitrale di ogni controversia ad un previo tentativo di amichevole composizione tra stazione appaltante ed impresa. [B] Sugli effetti della transazione riguardo ai danni successivi ed imprevedibili. [C] Sui limiti all’onere di apporre le riserve sul certificato di collaudo e sulla differenza rispetto alle riserve da iscrivere nel conto finale. [D] Sul danno per ridotto utilizzo dei materiali cagionato dall’anomalo andamento dei lavori
Sulla tempestività o meno delle riserve formalizzate dall’impresa con proprie note anziché mediante iscrizione delle stesse nel registro di contabilità
[A] Sull’eccezione mossa dall’amministrazione circa il difetto di una procura da parte dell’impresa al geometra che ha iscritto le riserve in contabilità. [B] Sul diritto della stazione appaltante di stralciare parte dei lavori contrattualizzati nei limiti di un quinto e sulla mancata osservanza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 12 del D.M. n. 145/2000 a mente del quale "L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore". [C] Sul momento da cui decorre l’onere di iscrivere riserva in presenza di un fatto continuativo. [D] Sull’ammissibilità o meno di una riserva priva di una quantificazione del danno subito. [E] Sull’anomalo andamento dei lavori causato dalla necessità di eseguire una bonifica degli ordigni bellici. [F] La determinazione a corpo del corrispettivo non comporta l'obbligo dell'appaltatrice di eseguire qualunque tipo di lavorazione
[A] Sulla validità o meno della clausola arbitrale contenuta del capitolato speciale d’appalto qualora la stessa non sia stata espressamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. [B] Sul contratto di appalto stipulato nella forma “pubblico amministrativa” e sulla necessità o meno che talune clausole siano espressamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. [C] Sul termine di 20 giorni di cui all'articolo 810, 1 comma, c.p.c. per la nomina dell’arbitro da parte del convenuto. [D] Sugli oneri che gravano sulle parti riguardo all’esperimento del tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del codice. [E] Sulla necessità o meno di accertare se l'Impresa abbia o meno sottoscritto con riserva lo stato finale ed esplicato le relative riserve, nei termini di legge, laddove il conto finale sia stato redatto dopo che l'Impresa aveva già proposto il giudizio arbitrale. [F] Sul valore della dichiarazione resa dall’appaltatore ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 554 del 1999. [G] Sulla relazione tra la sorpresa geologica di cui al comma 2 dell’art. 1664 c.c. e le indagini geognostiche che l’amministrazione deve effettuare per la redazione del progetto esecutivo. [H] Rientra tra gli oneri dell'appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo. [I] Sulla quantificazione dell’equo compenso che spetta all’appaltatore in caso di sorpresa geologica ai sensi del secondo comma dell’art. 1664 c.c. [L] Qualora le parti di un contratto ne invochino la risoluzione per inadempimento, senza che nessuna riesca a provare l'inadempimento dell'altra, il contratto deve ritenersi risolto per mutuo dissenso
[A] Sui casi in cui è pronunziare la risoluzione del contratto in caso di parziale inadempimento della prestazione della controparte. [B] Sulla mancata esecuzione del collaudo e sulla possibilità o meno di poter disporre la risoluzione contrattuale. [C] Sul caso in cui il registro di contabilità non venga sottoposto alla firma dell' appaltatore. [D] Sulla rinuncia alle riserve espressa dall’impresa in un atto di sottomissione. [E] La stipulazione di un contratto "a forfait" o "a corpo" non impedisce all'impresa di rivendicare maggiori prezzi o indennizzi e compensi. [F] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di avviare il procedimento dell’accordo bonario e sulla possibilità da parte dell’impresa di richiedere il risarcimento del danno in caso di omissione
[A] È improprio parlare di nullità del collaudo perché il collaudo non è un atto negoziale. [B] Sui principi di specificità, sinteticità e precisione delle riserve apposte dall’impresa sul registro di contabilità e sul certificato di collaudo
[A] Sulla sospensione operata dall'Amministrazione e prolungatasi per 335 giorni motivata sulla circostanza delle dimissioni del Direttore dei lavori. [B] Sulla sospensione originariamente legittima e divenuta illegittima per il decorso del tempo. [C] Sulla tempestività o meno della riserva laddove la stessa sia stata apposta soltanto sul verbale di ripresa e non su quello di sospensione lavori
[A] Sull’onere di tempestiva riserva nel caso dei c.d. “fatti continuativi”. [B] Sul risarcimento del danno per la cura e la manutenzione ordinaria dell'area di cantiere durante la sospensione dei lavori
[A] Sulla discordanza tra le clausole del contratto d’appalto e quelle del capitolato speciale riguardo alla competenza arbitrale e su quale tra le due debba ritenersi prevalente. [B] Sull’ipotesi in cui il direttore lavori contesti nel merito la fondatezza delle riserve omettendo di rilevarne l’intempestività ed in giudizio l’Amministrazione non formuli tempestivamente l’eccezione di decadenza. [C] Sulla valenza del verbale ex. art. 71, comma 3, del D.P.R. 554 del 1999. [D] Sulle condizioni che devono sussistere affinché all’appaltatore possa essere riconosciuto l’equo compenso ai sensi del comma 2 dell'art. 1664 c.c.
[A] Sul caso in cui l’ente appaltante abbia omesso di contestare la mancata tempestiva iscrizione delle riserve formulate dall'appaltatore e di eccepirne così la decadenza. [B] Sul valore del verbale redatto ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. 554 del 1999 riguardo alle successive eccezioni mosse dall’appaltatore. [C] Sull'art. 1664, secondo comma, c.c. relativamente all’equo compenso spettante all’appaltatore per le riscontrate difficoltà di esecuzione dell'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili. [D] In caso di anomalo andamento dei lavori all’appaltatore non spetta il risarcimento del danno per mancato utile. [E] Sugli interessi e la rivalutazione monetaria relativamente all’equo compenso conseguente alla cosiddetta sorpresa geologica. [F] Sul risarcimento del danno conseguente alla tardiva emissione del certificato di collaudo
[A] Sul potere dell'appaltatore di sciogliersi dal contratto di appalto, facendo valere il grave inadempimento del committente, e sulla sussistenza o meno dell’onere di iscrivere tempestiva riserva. [B] Sul luogo nel quale il direttore dei lavori deve conservare il registro di contabilità. [C] Sulla facoltà da parte dell’amministrazione di rinunciare a far valere la decadenza delle riserve. [D] Sull’onere dell'appaltatore di segnalare al committente le carenze e gli errori del progetto e sui casi in cui questi assume il ruolo di nudus minister
[A] I c.d. fatti continuativi non configurano un'ipotesi di deroga al principio della generalità della riserva. [B] Nell'ambito del rapporto contrattuale l'appaltatore assume il solo rischio economico correlato all'organizzazione dei fattori produttivi per raggiungere il risultato definito dal Committente
[A] Sull'onere di immediata denuncia per i fatti continuativi. [B] Sul contenuto minimo della riserva e sul valore da attribuire al preambolo di ogni domanda avanzata dall’impresa
[A] Il Direttore dei Lavori è il maggior testimone della vita di cantiere. [B] Sulla tempestività o meno di una riserva esposta solo sul verbale di ripresa e non già su quello di sospensione. [C] Sui diversi effetti della mancata apposizione della riserva nel verbale di sospensione lavori che si possono oggi riscontrare nel D.M. 145 del 2000 rispetto a quanto non fosse previsto ai sensi del R.D. n. 350 del 1895
[A] Sulla legittimità o meno dell'art. 23 della L.r. Puglia n. 13 del 2001 che prevede l'obbligo dell'impresa di costituire un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione pari allo 0,5% dell'importo del maggior costo assunto qualora, a seguito dell'iscrizione delle riserve, l'importo economico dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale. [B] Sulla sospensione dei lavori resasi necessaria in quanto l'area dagli stessi interessata sia stata sottoposta a sequestro penale a fini probatori
[A] Sulla risoluzione del contratto per inadempimento del committente e sulla corresponsione del valore venale dell’opera. [B] Sui criteri da applicare per determinare il valore venale dell’opera realizzata. [C] Sull’integrale ammissibilità delle riserve in caso di risoluzione del contratto imputabile alla committente
[A] Sul c.d. “contenuto minimo della riserva”. [B] Sulla necessità o meno che le singole riserve siano confermate in occasione di ogni sottoscrizione del registro di contabilità. [C] Sulle "ragioni di pubblico interesse o necessità" che possono giustificare una sospensione lavori. [D] Sulla sussistenza o meno di un imprevisto geologico laddove venga trovato un banco di roccia che costringe l’amministrazione a sospendere i lavori per la redazione di una perizia di variante. [E] La decorrenza degli interessi per indennizzi e risarcimenti non consegue alla mera iscrizione della riserva. [F] Sulla contabilizzazione e sull’onere della prova riguardo all’esecuzione dei lavori “in economia”
[A] Sull'onere della formulazione di riserva di maggior compenso od indennizzo con riguardo ai fatti continuativi. [B] L'indicazione in sede di offerta di oneri per la sicurezza in misura inferiore rispetto a quanto specificato dal bando non implica l'applicazione di un non ammissibile ribasso percentuale concernente gli oneri stessi, bensì una concreta determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva
[A] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta in seguito alle dimissioni del direttore lavori. [B] Nell'eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione
[A] Per i lavori extracontrattuali non può parlarsi di tardività della riserva. [B] Sui costi delle fideiussioni e sulla possibilità o meno di ritenerli compresi tra le voci che compongono le spese generali
[A] Sul termine decadenziale di cui all'art. 33, c. 2, del D.M. 145 del 2000 per promuove l’arbitrato in caso di mancato accordo bonario. [B] Sulla mancata sottoscrizione del conto finale o sulla sottoscrizione senza che l’appaltatore confermi le domande già formulate nel registro di contabilità. [C] Sul caso in cui, nel contesto dell'economia del contratto, la parte ineseguita sia di per sé obbiettivamente esigua se rapportata all'economia complessiva della prestazione. [D] Sul caso in cui la Stazione appaltante approva una perizia di variante fissando un termine incongruo per la realizzazione delle nuove opere. [E] Sul diritto potestativo esercitabile dalla stazione appaltante con la riduzione di un quinto dell’importo contrattuale
[A] Sul principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto. [B] Sulla possibilità da parte dell'appaltatore di adottare iniziative che abbiano effetti equivalenti e che siano idonei a raggiungere le finalità proprie della riserva
[A] Sulla legittimità costituzionale o meno dell'art. 23 della legge Regione Puglia n. 13 del 2001, secondo il quale qualora a seguito dell'iscrizione delle riserve l'importo economico dell'opera vari in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'impresa è tenuta – a pena di decadenza - alla costituzione di un deposito cauzionale. [B] Sulla disposizione del capitolato speciale che prevede la possibilità di ricorrere a consegna frazionata dei lavori e sui limiti all’esercizio di tale facoltà da parte della stazione appaltante
[A] La riserva costituisce onere-dovere dell'appaltatore, quale parte contrattuale partecipante ad attività di pubblico interesse. [B] La conoscenza dello stato dei luoghi deve ritenersi rientrare fra gli oneri dell'Impresa già nella fase prodromica di accesso alla procedura di appalto. [C] Nella disciplina dei pubblici appalti la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori costituisce in ogni sua parte atto pubblico, agli effetti dell'art. 2699 del codice civile. [D] Sull’omessa previsione degli oneri per la sicurezza nel contesto della progettazione di varianti
La riserva deve essere apposta tanto sui verbali di sospensione e ripresa dei lavori quanto sui registri di contabilità
[A] Sulla decadenza o meno delle riserve in caso di mancata conferma delle stesse nel conto finale. [B] Sulla mancata ripetizione della riserva dopo la prima iscrizione sul registro di contabilità in corrispondenza dei successivi allibramenti. [C] Sulla possibilità o meno di esaminare nel merito le riserve concernenti l'indisponibilità dell'area di cantiere e le difficoltà di accesso allo stesso, laddove queste non siano riportate nel registro di contabilità. [D] Sulla dottrina e la giurisprudenza riguardo all’obbligo di iscrivere nuovamente le riserve nel registro di contabilità dopo il primo atto. [E] Sulla nozione di "primo atto dell'appalto idoneo a ricevere" le riserve. [F] Sulla possibilità o meno di esercitare le riserve in forme diverse dall'iscrizione nel registro di contabilità ove non vi sia la materiale disponibilità dello stesso da parte dell'appaltatore. [G] Sulla mancanza di un accesso all'area di cantiere adeguato rispetto alle dimensioni dei mezzi e sulla possibilità o meno di assimilare tale fatto ad un errore progettuale. [H] Qualsiasi impedimento riscontrabile in sede di consegna dei lavori deve essere tempestivamente fatto valere apponendo apposita riserva nel suddetto verbale. [I] Sui casi in cui in un appalto “a corpo” possono essere riconosciuti compensi “a misura” in seguito a varianti progettuali. [L] Sul c.d. “contenuto minimo della riserva”. [M] Sul momento in cui sorge l’onere di tempestiva iscrizione di riserva in presenza di “atti continuativi”. [N] Sull’errata determinazione degli oneri della sicurezza indicati nel bando di gara e sul diverso importo che discenderebbe in base alla normativa vigente. [O] L'ordinamento non indica alcuna percentuale da applicare all'importo totale dei lavori al fine di calcolare la quota degli oneri di sicurezza. [P] Sui casi in cui è ammessa l’introduzione di riserve mediante l’inoltro in una raccomandata AR
L’atto ultimo per l'iscrizione delle riserve, anche in caso di fatti continuativi, è il verbale di ripresa lavori
[A] Sull’iscrizione di riserva nel caso in cui la sospensione dei lavori inizialmente ritenuta legittima divenga poi illegittima a causa del suo eccessivo prolungarsi. [B] Sulla necessità di ricorrere ad una variante per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
Ai fini della tempestiva iscrizione della riserva per fatti continuativi si deve distinguere il momento nel quale il danno sia obiettivamente ma presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile
[A] Sul senso da attribuire all’art. 149, comma 4, del D.P.R. 554 del 1999 laddove precisa che la sottoscrizione dell’accordo bonario “determina la definizione di ogni contestazione fino a quel momento insorta”. [B] Sull’effetto della sottoscrizione di un accordo bonario riguardo pretese future dell’impresa dipendenti dal medesimo fatto oggetto di riserva. [C] Sulla prassi di ripetere nuovamente tutte le riserve in occasione di ogni stato di avanzamento. [D] Sul valore da attribuire al c.d. “aggiornamento della riserva” nel successivo stato di avanzamento. [E] Sugli effetti della sottoscrizione di un accordo bonario riguardo ai danni futuri prodotti all’impresa da fatti continuativi. [F] Sulla legittimità della sospensione lavori dovuta ad avverse condizioni atmosferiche. [G] Sul tempo necessario a consentire un migliore assestamento del rilevato funzionale alla regolarizzazione dei piani viabili e alla stesura dello strato di usura della pavimentazione. [H] Sulla clausola contrattuale che impone all’appaltatore l’obbligo di rimuove le interferenze. [I] Sulla differenza tra la “proroga del termine contrattuale” e la concessione di un “termine supplettivo” riguardo ai diritti che possono competere all'appaltatore in caso di imputabilità della maggior durata delle opere all'amministrazione. [L] Sull’istituto del c.d. “sovrapprezzo”. [M] Nella disciplina dei lavori pubblici la riserva iscritta negli atti contabili, se non contiene un'espressa dizione in tal senso, non è di per sé idonea a costituire in mora. [N] Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori in caso di risarcimento del danno da anomalo andamento dei lavori
[A] Sugli atti e sui tempi nei quali l’impresa deve iscrivere riserva per illegittima sospensione dei lavori. [B] All’appaltatore spetta il risarcimento del danno per inattività o rallentamento del cantiere, non soltanto riguardo al ritardato utile, ma anche per il mancato utile
[A] Sulla legislazione e sugli orientamenti giurisprudenziali succedutesi a far data dal 1977 riguardo all’istituto facoltativo dell’arbitrato. [B] Sul ruolo attuale della Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici. [B] Sull’operato del direttore lavori che abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività. [C] Sui limiti a cui comunque deve sottostare una sospensione lavori ancorché legittima. [D] Sul diritto dell’impresa ed essere risarcita per le voci relative al mancato utile e perdita dell'utile d'impresa in caso di illegittima protrazione della sospensione dei lavori. [E] La sottoscrizione di un atto aggiuntivo ha, come unico effetto, quello di impegnare l'appaltatore ad eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nel contratto principale
La richiesta di disapplicazione della penale si sottrae al generale principio della sua formale iscrizione come riserva nel primo documento in cui la penale stessa è applicata per la prima volta. E’ sufficiente che l’Impresa abbia in precedenza avanzato formale istanza di revisione e/o riaccredito della penale all’Amministrazione committente perché possa validamente investire il Collegio Arbitrale attraverso apposito quesito.
ISCRIZIONE ED ESPLICITAZIONE RISERVE - FORMALITA'
L'art. 165 del Regolamento prevede l'iscrizione e l'esplicitazione nel registro di contabilita' delle riserve senza considerare che per il disposto dell'art. 232 c.c., comma 2, lo stesso si applica ai contratti ed alle obbligazioni successivi alla sua entrata in vigore; laddove nel caso il contratto era stato stipulato in epoca antecedente (1997).
Secondo il combinato disposto del R.D. n. 350 de 1895, artt. 16, 54 e 64, e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26, applicabile ai pubblici appalti, si ricavava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilita' o in altri documenti contabili (art. 54, comma 1), ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma (art. 54, comma 3), ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione nel conto finale (art. 64).
Le finalita' di tale procedimento che si articola in fasi successive formali e vincolate e si svolge attraverso una serie di registrazioni alla cui formazione l'appaltatore ha l'onere di volta in volta, di partecipare, sono state cosi' sintetizzate dalla giurisprudenza di questa Corte: a) consentire all'amministrazione appaltante la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che ne rende piu' sicuro e meno dispendioso l'accertamento; b) assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanzari all'uopo predisposti; c) mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con 11 bilancio pubblico, fino ad esercitare la potesta' di risoluzione unilaterale del contratto. L'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca ed espliciti nei termini e nei documenti previsti dall'art. 54 del R.D. n. 350 del 1895 (v. oggi l'art. 165 del d.p.r. n. 554 del 1999, decade dalle relative domande; cosi' come nella medesima preclusione incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione viene dal legislatore considerata incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza. Per cui, ciascuna di dette iscrizioni costituisce un atto a forma vincolata quanto a tempo e modalita' di formulazione, nel senso che la stessa deve essere necessariamente contenuta nel documento e nel contesto previsto dalla legge, senza possibilita' di equipollenti, quali diffide, pur tempestive, ed atti di costituzione in mora, essendo rilevante al fine indicato esclusivamente il rituale compimento dell'atto come richiesto dalla norma.
L'appaltatore di oo. pp. che voglia avanzare riserve incorre nella decadenza delle relative richieste: 1) anzitutto nell'ipotesi in cui non compia la prima iscrizione tempestivamente al momento in cui si verifichi il fatto generatore della pretesa ovvero (se conseguente ad inadempimento o a fatto illecito della stazione appaltante) la sua potenzialita' dannosa si presenti obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede; 2) quindi - nel caso in cui abbia gia' apposto la riserva (art. 54, comma 2) - ove non l'abbia esplicata nel termine di 15 giorni in detto registro mediante indicazione del fatto generatore e delle ragioni specifiche della domanda nonchè, ove possibile, del suo importo in denaro (c.d. principio di specificita' della riserva): e cio' non solo per un dovere di lealta' contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma specialmente nell'interesse pubblico di consentire all'amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni; 3) infine (ove entrambi i precedenti oneri siano stati assolti), quando non segua la "conferma" della riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. L’art. 165 del D.p.r. n. 554/1999, ha interamente recepito e riprodotto il previgente regime dettato dall’art. 54 del R.D. n. 350 del 1895, percio' richiedendo (comma 3) che l'appaltatore debba "a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita' e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda". Tale disposizione è applicabile anche ai contratti di appalto di oo.pp. stipulati prima della entrata in vigore del D.P.R. citato (28 luglio 2000) ed ancora in corso alla data stessa, atteso che l'art. 232 del d.p.r. n. 554 del 1999 contiene una norma transitoria rivolta a disciplinare i lavori in corso di esecuzione, la quale dispone che "le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento" (comma 1) e che "le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore" (comma 3).
[A] La contabilizzazione "a misura" rispetto a quella "a corpo" facilita la "visualizzazione dell'andamento dell'appalto”. [B] Sul contrasto giurisprudenziale riguardo alla mancata contestazione circa la tardività delle riserve da parte del direttore lavori e della stazione appaltante. [C] Sull’aggiudicazione dei lavori mediante la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sui rapporti di tale metodo con la natura esecutiva del progetto. [D] Sull’ammissibilità o meno delle rivalutazione monetaria riguardo alle somme da riconoscersi per revisione prezzi. [D] Sulla natura delle riserve, sulla possibilità o meno di assimilarle alla costituzione in mora di origine civilistica e sulla decorrenza degli interessi
[A] La legge 109 del 1994 – oggi D.lgs 163 del 2006 - non può non avere una efficacia abrogante in ordine alla diversa composizione del collegio arbitrale prevista dall'art. 15 della legge regionale Calabria n. 18 del 1983. [B] Sull’applicabilità del DM 145 del 2000 ai soli contratti stipulati dopo il 28 luglio 2000. [C] Sulla decadenza prevista dall’art. 33 del D.M. n. 145 del 2000 per il ricorso all’arbitrato in esito alla procedura per l’accordo bonario. [D] In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore è tenuto a formulare la riserva quantomeno in calce al verbale di ripresa dei lavori. [E] Sui tre orientamenti giurisprudenziali riguardo all’atto sul quale devono essere iscritte a pena di decadenza le riserve dell’impresa in caso di illegittima sospensione dei lavori. [E] Sul risarcimento del danno derivante dall’immobilizzazione dei macchinari e sulla possibilità o meno di determinarne l’ammontare non già attraverso una dimostrazione del costo di quelli effettivamente presenti in cantiere, bensì mediante l'applicazione dell'indice parametrico della tabella revisionale. [F] Sul risarcimento del danno per la maggiore operatività delle fideiussioni
[A] Sulla mancata definizione dell’accordo bonario e sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di attivare comunque il procedimento arbitrale. [B] Sulla ritardata emissione del certificato di collaudo e sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di attivare comunque il procedimento arbitrale. [B] Sull’onere di iscrizione di tempestiva riserva e sulla c.d. “teoria del controllo della spesa”. [C] Sulla tripartizione delle fasi di contabilizzazione dei lavori e sulla rilevanza di soltanto alcune di esse nei confronti dell’appaltatore. [D] Sui documenti contabili o amministrativi sottoscrivibili dall’appaltatore. [E] Sugli effetti della mancanza di una regolare tenuta degli atti di contabilità da parte del direttore lavori. [F] Sugli atti di appalto “idonei a ricevere riserve” ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DM 145/2000. [G] Sulle carenze del progetto esecutivo e sul dovere di cooperazione da parte della stazione appaltante. [H] Sulle indagini geognostiche che devono precedere la progettazione esecutiva. [I] Sulle iniziative da assumere qualora si rilevi un deficit derivante dalle originarie sottostime delle quantità di lavorazioni in fase progettuale. [L] Sulla concessione di una proroga contrattuale in presenza di un anomalo andamento dei lavori prodotto dalla committente. [M] Sull’omessa esposizione nelle riserve dei criteri e dei calcoli che ad esse conducono. [N] Sul mancato completamento di lavorazioni marginali. [O] Sulla dilazionabilità o meno dei termini per la disposizione dei pagamenti
[A] Sull’atto nel quale l’appaltatore deve iscrivere riserva in caso di sospensione lavori illegittima. [B] Sulla determinazione del risarcimento del danno da sospensione illegittima ai sensi dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000. [C] Sul risarcimento dei danni che spetta all’impresa laddove la direzione lavori si attivi tardivamente per verificare la conclusione dei medesimi. [D] Sulla possibilità o meno che l’Amministrazione rilevi l’inammissibilità delle riserve dopo aver offerto una somma all’appaltatore
[A] Le esigenze della quotidiana attività ospedaliera si devono contemperare con quelle della razionale ed ottimale progressione dei lavori. [B] Sulla sospensione lavori per errore progettuale. [C] Sull’atto sul quale deve essere iscritta la riserva per illegittima sospensione lavori. [D] Sui c.d. “fatti continuativi”. [E] Sulla spese generali fisse e variabili
[A] Sulle responsabilità della stazione appaltanti per le numerose carenze progettuali, l’indisponibilità delle aree, le maggiori lavorazioni non pagate e la mancata tempestiva redazione di una variante. [B] Sulle formule utilizzate in sede di gara mediante le quali l’impresa riconosce ed accetta l’esecutività del progetto. [C] Sull’istituto della “consegna frazionata” delle aree e sulla sufficienza o meno di una clausola del capitolato speciale che preveda tale modalità di consegna come mera “eventualità”. [D] Anche per il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione contrattuale deve tenersi conto del ribasso d’asta offerto dall’impresa. [E] Sul risarcimento del danno per il rincaro dei prodotti siderurgici. [F] Sull’irrilevanza del computo metrico nell’appalto “a corpo”. [G] Sulle modalità per la contabilizzazione degli stati di avanzamento nell’appalto “a corpo” e sulla doppia percentuale a cui occorre fare riferimento. [H] Sulla possibilità di esplicare la riserva anche in sedi diverse dall'iscrizione nel registro di contabilità, ove non vi sia la materiale disponibilità dello stesso da parte dell'appaltatore. [I] Sulla mancata conferma delle riserve nello stato finale
Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Determinazione e approvazione nuovi prezzi - Autorizzazione spesa per lavori in economia - Conto finale dei lavori
[A] Sulla tempistica e sulle condizioni di validità previste dal D.P.R. 554 del 1999 per l’iscrizione delle riserve. [B] Sulla necessità o meno di iscrivere nei registri di contabilità successivi la riserva già iscritta in precedenza. [C] Sull’onere di approvare tempestivamente una variante al progetto qualora questa sia necessaria. [D] Sul diritto o meno dell'appaltatore alla corresponsione di un indennizzo quando la variante, contenuta nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, abbia determinato più gravi oneri rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. [E] Sulla sottoscrizione di Atti di Sottomissione o di atti aggiuntivi e sulla rinunzia alle riserve iscritte in contabilità. [F] Sui termini per l’iscrizione della riserva in caso di fatti continuativi. [G] Sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano sostanzialmente ritenersi ultimate. [H] Sull'operato della direzione lavori, che ha riformulato, tramite un “nuovo prezzo” la voce “a corpo” originaria scomputando un intero blocco di opere non realizzato. [I] Sulle condizioni che devono sussistere per procedere a lavorazioni “in economia”
Sulla natura del verbale di consistenza e sulla sua funzionalizzazione o meno all'allibramento di corrispettivi di spettanza dell'appaltatore
La stazione appaltante è tenuta a predisporre una progettazione completa e concretamente eseguibile (Cass. Civ. Sez. I 29/4/2006 n. 10052).
[A] Sulla consegna anticipata sotto riserva di legge in caso di indisponibilità delle aree. [B] Sul diritto di risarcimento alle maggiori spese generali sostenute dall’impresa in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [C] Sulla differenza tra le spese generali “fisse” e le spese generali “continue”. [D] Sul calcolo delle spese generali ai sensi delle circolari ministeriali. [E] Sul risarcimento dei danni laddove la sospensione lavori sia stata disposta immediatamente dopo la consegna. [F] Sull’importo da porre a base del calcolo delle spese generali. [G] Sulle "circostanze speciali" e "le ragioni di interesse pubblico" che giustificano la sospensione lavori da parte della stazione appaltante. [H] Sul documento contabile nel quale deve essere iscritta la riserva in seguito ad una sospensione lavori ritenuta illegittima dall’impresa. [I] Sul risarcimento danni per l’incremento dei prezzi intervenuto a causa dell’anomalo andamento dei lavori. [L] Sul ritardo nell’espletamento del collaudo rispetto ai termini di legge e sulle conseguenze per la stazione appaltante
[A] Sulla consegna anticipata sotto riserva di legge in caso di indisponibilità delle aree. [B] Sul diritto di risarcimento alle maggiori spese generali sostenute dall’impresa in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [C] Sulla differenza tra le spese generali “fisse” e le spese generali “continue”. [D] Sul calcolo delle spese generali ai sensi delle circolari ministeriali. [E] Sul risarcimento dei danni laddove la sospensione lavori sia stata disposta immediatamente dopo la consegna. [F] Sull’importo da porre a base del calcolo delle spese generali. [G] Sulle "circostanze speciali" e "le ragioni di interesse pubblico" che giustificano la sospensione lavori da parte della stazione appaltante. [H] Sul documento contabile nel quale deve essere iscritta la riserva in seguito ad una sospensione lavori ritenuta illegittima dall’impresa. [I] Sul risarcimento danni per l’incremento dei prezzi intervenuto a causa dell’anomalo andamento dei lavori. [L] Sul ritardo nell’espletamento del collaudo rispetto ai termini di legge e sulle conseguenze per la stazione appaltante
ESECUZIONE OPERE AGGIUNTIVE E COLLAUDO
La vigente normativa in materia di appalti di LL.PP. (cfr. artt. 134 e seguenti del DPR n. 554/1999) non consente all’appaltatore di rifiutare l’esecuzione di opere anche aggiuntive rispetto a quelle dedotte in contratto e che si rendano necessarie per la collaudabilità finale dell’opera, salvo che ciò non dia luogo ad eccessiva onerosità del contratto. Al contrario, il meccanismo previsto dalla legge in tali casi è quello delle riserve (art. 165 del DPR n. 554/1999), il quale consente da un lato la prosecuzione dei lavori e dall’altro permette all’appaltatore di far risultare da un documento ufficiale (la contabilità dei lavori) la pretesa all’adeguamento del corrispettivo contrattuale. Né è previsto che la stazione appaltante possa procedere a “rimborsi immediati” di alcune lavorazioni, il sistema (art. 168 del DPR n. 554/1999) prevedendo invece il meccanismo dei pagamenti in base a stati di avanzamento lavori (c.d. SAL).
Con tale sentenza, il Tar Lecce ha respinto il ricorso proposto da una ditta per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara pubblica de qua per grave negligenza, ex art. 38, lett. f), del Codice dei contratti pubblici, nell’esecuzione di un precedente appalto. Nel caso la grave negligenza era consistita nella violazione dell’obbligo di sorvegliare un cantiere, in pendenza dell’effettuazione del collaudo delle opere realizzate, così consentendo la perpetrazione di un furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici già installati, di notevole valore ed entità. La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, quindi la violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Il Tar riteneva legittima l'esclusione atteso che la stazione appaltante (Comune resistente) aveva accertato l'inadempimento, visto che era stata decretata la risoluzione del precedente contratto (e i relativi atti non risultavano impugnati dalla ditta interessata nelle sedi competenti). Altresì l'Amministrazione aveva accertato la gravità della negligenza che aveva connotato il complessivo operato della ditta in questione nell’esecuzione del contratto, negligenza che era consistita nel non aver adeguatamente sorvegliato il cantiere in pendenza dell’effettuazione del collaudo.
Al riguardo, la ditta, nonostante avesse richiesto alla Stazione appaltante il rimborso delle spese di guardiania (quindi contestando che il ritardo del collaudo fosse da ascrivere a se stessa), allo stesso tempo aveva denunciato di aver subito il furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici installati negli appartamenti, il che non poteva non denotare una grave negligenza nell’esecuzione del contratto per ciò che attiene alla adeguatezza della guardiania, atteso che i materiali asportati erano di notevole valore ed entità. In sede di rinnovazione del procedimento (a seguito del suo annullamento per mancanza di motivazione), la commissione di gara aveva assolto all'onere di motivazione imposto dall'art. 38 lett. f) del D.l.vo n. 163/2006 e aveva dato rilievo alla circostanza che, a seguito dell’ordine impartito dal direttore dei lavori, la ditta in questione non aveva realizzato gli interventi necessari al completamento dei lavori (sostanzialmente integrando l’intervento con i materiali asportati), il che aveva portato poi alla risoluzione del contratto. Di fronte a tale intimazione, la ditta aveva opposto un rifiuto, pretendendo il pagamento dei lavori in questione a prescindere dall’istituto delle riserve (al riguardo, la ditta ha utilizzato l’espressione "rimborso immediato", che non trova riscontro nella normativa sui LL.PP.), in quanto, a suo dire, la responsabilità del mancato completamento dell’opera non sarebbe ascrivibile a se medesima.
Esso concludeva che non poteva negarsi che, a fronte del complessivo comportamento tenuto dalla citata ditta nel corso del precedente appalto e dal quale è derivato il mancato completamento dell’opera pubblica da parte dell’appaltatore originariamente designato, il giudizio espresso dalla commissione di gara in ordine alla gravità della negligenza debba essere considerato sufficientemente motivato e congruo, dal che discende il rigetto del ricorso principale, sia per ciò che concerne la domanda impugnatoria, sia, conseguentemente, per ciò che riguarda la domanda risarcitoria.
Pareri tratti da fonti ufficiali
La mancata bollatura del registro di contabilità da parte dell’ufficio del registro quali conseguenze può comportare in ordine alla validità ed alla efficacia del registro stesso, nonostante le pagine siano state tutte preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore? Ad avvenuta annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità mediante l’utilizzo di programma informatizzato, con la numerazione e la apposizione di firma su tutte le pagine da parte del responsabile del procedimento e dell’appaltatore senza alcuna riserva, lo stesso appaltatore potrebbe richiedere la invalidità del registro per omessa bollatura così da poter inserire riserve sui lavori nonostante siano ampiamente scaduti i termini temporali di cui all’art. 165 del DPR 554/1999? Infine, si può porre rimedio alla omessa bollatura? In