Art. 159 Annotazione dei lavori a corpo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 31/10/2012 - ESECUZIONE APPALTO - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE A CORPO

Si riformula il quesito del 24.09.2012 con maggior chiarezza esponendo che durante la realizzazione di un'opera stradale appaltata con contabilità a corpo, vale a dire con il prezzo di ciascuna categoria di lavorazione contrattualmente già prestabilito, si è verificata la circostanza che l'impresa appaltatrice invece di portare a discarica il materiale bituminoso proveniente dalla scarificazione del vecchio manto di asfalto lo ha portato in un centro per il riciclaggio di tale materiale. Poiché nella quantificazione del prezzo complessivo di una categoria di lavoro stradale a corpo, operata tramite un computo metrico che non fa parte della documentazione contrattuale, sono stati inclusi anche gli oneri di discarica, si chiede se alla luce della normativa vigente (art. 159, comma 3 del DPR 554/1999 - art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/2006) l'Ente appaltante sia obbligato o meno a pagare all'impresa esecutrice il prezzo integralmente prestabilito a corpo comprendente anche la somma corrispondente agli oneri di discarica sebbene non sostenuti dall'impresa stessa. Al riguardo si precisa che l'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto ha stabilito esplicitamente che fanno parte integrante del contratto di appalto solo: il Capitolato generale di appalto, il Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati di progetto; e che non fanno parte del contratto le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo. Inoltre il contratto di appalto non prevede esplicite obbligazioni a carico dell’appaltatore in ordine allo smaltimento dei materiali bituminosi, vi è solo un richiamo nell’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto che riporta tra altre numerose spese a carico dell'Appaltatore implicitamente già comprese nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto (a corpo), oltre a tutti quelli chiaramente compresi nel contratto, anche gli oneri e le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti. Arch. Giovanni Matarese


QUESITO del 23/10/2012 - ESECUZIONE APPALTO -PAGAMENTI

Durante la realizzazione di un’opera stradale appaltata con contabilità a corpo, ove il prezzo di ciascuna categoria di lavorazione è contrattualmente già prestabilito, si è verificata la circostanza che l’impresa appaltatrice invece di portare a discarica il materiale bituminoso proveniente dalla scarificazione del vecchio manto di asfalto lo ha portato in un centro per il riciclaggio di tale materiale. Poiché nella quantificazione del prezzo complessivo di una categoria di lavoro stradale a corpo, operata tramite un computo metrico che non fa parte della documentazione contrattuale, sono stati inclusi anche gli oneri di discarica, si chiede se alla luce della normativa vigente (art. 159, comma 3 del DPR 554/1999 - art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/2006) l’Ente appaltante sia obbligato o meno a pagare all’impresa esecutrice il prezzo integralmente prestabilito a corpo comprendente anche la somma corrispondente agli oneri di discarica sebbene non sostenuti dall’impresa stessa. Si precisa che l’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto ha stabilito che fanno parte integrante del contratto di appalto solo i seguenti documenti:il Capitolato generale di appalto, il presente Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati di progetto; e che non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo, precisando che tali documenti sono redatti dall'Amministrazione al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. Arch. Giovanni Matarese