Art. 149. Accordo bonario

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

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Giurisprudenza e Prassi

LODO ARBITRALE 2010

[A] Il D.M. n. 145/2000 generalizza il proprio ambito di applicabilità a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, prevedendo, altresì, il dispositivo di sostituzione automatica di ogni clausola contrattuale difforme alla disciplina del Decreto. [B] Riguardo ai termini di decadenza per ricorrere all’arbitrato si deve tenere conto che sono stati integralmente abrogati l'art. 149 del D.P.R. n. 554/99 e l'art. 32 del D.M. n. 145/2000 ad opera dell'art. 256 del D.Lgs n. 163/06. [C] Sull’applicabilità o meno del D.Lgs. n. 231/02, che disciplina gli interessi per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, all’appalto dei lavori pubblici

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 19/10/2006 - ACCORDO BONARIO

Il …... è la stazione appaltante per la costruzione di un nuovo ecocentro nel comune di .... L'impresa appaltatrice ha scritto sul registro riserve per un valore superiore al 10% dell'importo da contratto. Il DL Dichiara che il Responsabile del Progetto ha 15 gg (in realtà, nel nostro caso già scaduti)per avvisare l'appaltatore dell'apertura dell'Art. 31bis, ma, nella normativa di mia conoscenza, non ho riscontrato nulla in tal proposito. Come bisogna realmente procedere?? Da quando (riserva che fa superare il 10% o relazione del DL)partono i 90 gg + 60 per l'accordo bonario?? L'Oss. LLPP mi ha suggerito di rivolgermi a voi in quanto non in grado di darmi una esauriente risposta.