Art. 144. Cottimo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.’ 2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.

4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 09/07/2006 - DATI OSSERVATORIO

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 va ancora trasmesso all'Osservatorio dei LL.PP. il riepilogo trimestrale dei lavori affidati in economia mediante cottimo di importo inferiore a 20.000 euro?