Art. 142. Modo di esecuzione dei lavori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimi.

2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.

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