Art. 136 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni con simili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

VARIANTI PROGETTUALI ED ATTO DI SOTTOMISSIONE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Nel nostro sistema non possono trovare ingresso varianti disposte per "opportunità o convenienza" dell'impresa appaltatrice. [B] Le varianti progettuali non possono essere introdotte dal direttore lavori con un ordine di servizio. [C] La sottoscrizione "senza alcuna eccezione" dell'atto di sottomissione comporta la rinunzia a contestare solo il contenuto dell'atto. [D] La sola sottoscrizione del verbale di concordamento di nuovi prezzi da parte dell'impresa non fa sorgere in capo alla stessa l'obbligo di eseguire le opere

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla natura perentoria o meno del termine di novanta giorni dalla apposizione dell'ultima riserva entro il quale il responsabile del procedimento deve formulare alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario. [B] Sulle finalità della disciplina dell’accordo bonario. [C] Su talune prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali che sanciscono l'improponibilità del ricorso all’arbitrato senza che sia stato iniziato e portato a termine il procedimento per l'accordo bonario. [D] Sugli oneri di conferimento in discarica, dovuti a titolo di tributo regionale ex art. 3 l. 549 del 1995, e sulla possibilità o meno di ritenerli compresi nel prezzo per il trasporto. [E] Sulla questione degli interventi attuati dall'appaltatore senza le previste autorizzazioni, che ha diviso giurisprudenza e dottrina del recente passato

LODO ARBITRALE 2008

[A] Non rientrano tra le cause che legittimano il ricorso alla sospensione dei lavori le ipotesi in cui la necessità di redazione della perizia di variante dipenda da errori od omissioni del progetto esecutivo. [B] Sui casi in cui in un appalto “a corpo” si può addivenire alla determinazione di un sovrapprezzo

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul senso da attribuire all’art. 149, comma 4, del D.P.R. 554 del 1999 laddove precisa che la sottoscrizione dell’accordo bonario “determina la definizione di ogni contestazione fino a quel momento insorta”. [B] Sull’effetto della sottoscrizione di un accordo bonario riguardo pretese future dell’impresa dipendenti dal medesimo fatto oggetto di riserva. [C] Sulla prassi di ripetere nuovamente tutte le riserve in occasione di ogni stato di avanzamento. [D] Sul valore da attribuire al c.d. “aggiornamento della riserva” nel successivo stato di avanzamento. [E] Sugli effetti della sottoscrizione di un accordo bonario riguardo ai danni futuri prodotti all’impresa da fatti continuativi. [F] Sulla legittimità della sospensione lavori dovuta ad avverse condizioni atmosferiche. [G] Sul tempo necessario a consentire un migliore assestamento del rilevato funzionale alla regolarizzazione dei piani viabili e alla stesura dello strato di usura della pavimentazione. [H] Sulla clausola contrattuale che impone all’appaltatore l’obbligo di rimuove le interferenze. [I] Sulla differenza tra la “proroga del termine contrattuale” e la concessione di un “termine supplettivo” riguardo ai diritti che possono competere all'appaltatore in caso di imputabilità della maggior durata delle opere all'amministrazione. [L] Sull’istituto del c.d. “sovrapprezzo”. [M] Nella disciplina dei lavori pubblici la riserva iscritta negli atti contabili, se non contiene un'espressa dizione in tal senso, non è di per sé idonea a costituire in mora. [N] Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori in caso di risarcimento del danno da anomalo andamento dei lavori

Determinazione e approvazione nuovi prezzi

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla formulazione di un nuovo prezzo ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 554 del 1999 e sulla data cui devono riferirsi i prezzi elementari da utilizzare per le “nuove analisi”. [B] Sulla derogabilità o meno per accordo tra le parti del compenso per gli oneri della sicurezza

Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Determinazione e approvazione nuovi prezzi - Autorizzazione spesa per lavori in economia - Conto finale dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla tempistica e sulle condizioni di validità previste dal D.P.R. 554 del 1999 per l’iscrizione delle riserve. [B] Sulla necessità o meno di iscrivere nei registri di contabilità successivi la riserva già iscritta in precedenza. [C] Sull’onere di approvare tempestivamente una variante al progetto qualora questa sia necessaria. [D] Sul diritto o meno dell'appaltatore alla corresponsione di un indennizzo quando la variante, contenuta nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, abbia determinato più gravi oneri rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. [E] Sulla sottoscrizione di Atti di Sottomissione o di atti aggiuntivi e sulla rinunzia alle riserve iscritte in contabilità. [F] Sui termini per l’iscrizione della riserva in caso di fatti continuativi. [G] Sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano sostanzialmente ritenersi ultimate. [H] Sull'operato della direzione lavori, che ha riformulato, tramite un “nuovo prezzo” la voce “a corpo” originaria scomputando un intero blocco di opere non realizzato. [I] Sulle condizioni che devono sussistere per procedere a lavorazioni “in economia”

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul radicarsi della competenza arbitrale qualora, pur ravvisando la mancanza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto, una delle parti nomini comunque il proprio arbitro. [B] Sulla legittimità o meno di una sospensione lavori disposta dalla stazione appaltante in seguito ad alcune prescrizioni e osservazioni ricevute dalla Soprintndenza. [C] Sulla determinazione del mancato utile per illegittima sospensione dei lavori. [D] Sugli adempimento a carico delle parti qualora le macchine da installare siano le uniche disponibili in commercio e difformi dalla tipologia prevista dall’elenco prezzi e sui particolari oneri della stazione appaltante in fase di collaudo. [E] Sulla decorrenza degli interessi sul risarcimento del danno da illegittima sospensione dei lavori

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 17/04/2009 - REVISIONE PREZZI

Nell'ambito di esecuzione di un lavoro, si è reso necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi per l'esecuzione di lavori non previsti nell'appalto. Nella fattispecie si è dovuto togliere alberature rese pericolanti dal maltempo, prevedere la potatura di alberi d'alto fusto lungo i tratti della pista, eliminare ceppaie, prevedere l'automazione di un cancello, prevedere la copertura con salvalepre delle aiuole. Si sono pertanto concordati i nuovi prezzi e si è richiesto di dare atto che tali nuovi prezzi non comportano un aumento dell'importo contrattuale, perchè nel caso in esame, il direttore dei lavori ha previsto lavorazioni in meno nell'ambito della discrezionalità che gli è consentita dalla norma. Sì è perciò richiesto di stimare le lavorazioni in più e dare atto dell'importo delle lavorazioni in meno. Si chiede di conoscere se tale procedimento è corretto. Data la natura degli interventi correlati ai nuovi prezzi non si riscontrava la necessità di predisporre una perizia di variante.


QUESITO del 07/08/2007 - PREZZO

La Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza n. 101/2005 prevede che nel caso in cui il prezziario posto a base del progetto sia vecchio (1999) e l'offerta sia stata effettuata nel 2002, i nuovi prezzi vanno riferiti al prezziario 2002. Nel Nostro caso, nel febbraio 2005 è stato redatto il progetto per la sistemazione dell'area flegrea utilizzando il prezziario 2005, l'offerta è datata dicembre 2006. L'aggiudicazione definitiva ed il successivo contratto sono datati tra marzo e maggio 2007. I quesiti sono i seguenti: - I nuovi prezzi di cui all'art. 136 del D.P.R. 554/1999 devono essere riferiti alla data dell'offerta o della stipula del contratto ? - L'esatta interpretazione è stata fornita dal legislatore o dalla Giurisprudenza ? - l'indicazione di cui alla Deliberazione 101/2005 è operante anche nel caso in cui il Capitolato Speciale d'Appalto prevede che i nuovi prezzi vanno rilevati in via principale dallo stesso prezziario posto a base di gara ed in via secondaria da analisi redatte con costi e mercedi d'operai in vigore alla data dell'offerta ?


QUESITO del 09/10/2006 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI - RUP

Questo comune ha in corso le operazioni di collaudo di una opera pubblica. Nell’ambito delle quali è emersa una disquisizione circa l’opportunità che il collaudatore entri nel merito della formulazione e quantificazione dei nuovi prezzi. Lo scrivente ufficio è fortemente convinto che quanto sopra non sia di competenza del Collaudatore ma considerata l’insistenza della parte avversa, si richede, se possibile, l’espressione del parere degli uffici regionali.