Art. 16 Verifica in volo di aeromobili militari con matricola sperimentale

1. Per le forniture di aeromobili militari dotati di matricola sperimentale, nel giorno fissato per la verifica di conformità, l'esecutore assicura, a suo rischio e spese, presso l'aeroporto indicato dall'Amministrazione o previsto dal contratto, la presenza dell'aeromobile completo in ogni sua parte e pronto per l'inizio delle prove generali di verifica in volo, nonché di un proprio pilota.

2. L'esecutore risponde degli eventuali danni occorsi in occasione delle prove di verifica di cui al comma 1.

3. In caso di esito non favorevole delle prove di cui al comma 1, l'esecutore ritira l'aeromobile a sue spese entro il termine fissato dall'Amministrazione.

4. In caso di aeromobili provenienti da precedente assegnazione di matricola militare, l'esecutore provvede a dotare gli aeromobili degli strumenti occorrenti per l'esecuzione delle prove di cui al comma 1.
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