Art. 13 Enti committenti, esecutori e fruitori del contratto

1. In caso di contratti che soddisfano le esigenze di una o più Forze armate, ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante individua, in conformità con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, uno o più enti committenti, esecutori e fruitori del contratto, i quali, anche fuori del territorio nazionale:

a) curano l'esecuzione contrattuale secondo le modalità stabilite dai documenti contrattuali;

b) verificano il regolare svolgimento dei servizi;

c) effettuano la verifica di conformità;

d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

e) svolgono, in modo autonomo, le funzioni che il regolamento generale attribuisce al direttore dell'esecuzione;

f) svolgono le altre funzioni previste dai documenti contrattuali.
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