Art. 13 Enti committenti, esecutori e fruitori del contratto
1. In caso di contratti che soddisfano le esigenze di una o più Forze armate, ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante individua, in conformità con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, uno o più enti committenti, esecutori e fruitori del contratto, i quali, anche fuori del territorio nazionale:
a) curano l'esecuzione contrattuale secondo le modalità stabilite dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento dei servizi;
c) effettuano la verifica di conformità;
d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) svolgono, in modo autonomo, le funzioni che il regolamento generale attribuisce al direttore dell'esecuzione;
f) svolgono le altre funzioni previste dai documenti contrattuali.