Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI ORDINE GENERALE – ONERE PA RICHIAMO SANZIONI PENALI EX ART. 48 DPR 445/2000

TAR TOSCANA SENTENZA 2012

L’assenza nella dichiarazione sostitutiva presentata per la partecipazione alle gare di appalto del richiamo all’art. 76 del d.P.R. 445/00 non è rilevante, poiche' è priva di una reale utilita' (C.d.S. V, 14 aprile 2008 n. 1665) e il precetto contenuto nell’art. 48 del medesimo d.P.R. 445/00, di inserire nei moduli delle dichiarazioni sostitutive il richiamo alle sanzioni penali stabilite in materia, incombe sulle Amministrazioni nella loro predisposizione senza che il privato debba supplire all’inadempimento di esse (T.A.R. Lazio Roma II, 26 maggio 2008 n. 5043; T.A.R. Campania Napoli I, 7 giugno 2010 n. 12674);

- l’art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06 rimanda, ai fini dell’attestazione dei requisiti generali di partecipazione, alle disposizioni del d.P.R. 445/00 e questo all’art. 47, comma 2, afferma che “la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”;

- trattandosi nel caso di specie di dichiarazioni rese non nell’interesse del soggetto cessato dalla carica ma dell'impresa concorrente, non è illegittimo che il legale rappresentante di quest’ultima abbia attestato i requisiti in parola con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 24 febbraio 2009 , n. 399)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - COPIA DOCUMENTO IDENTITA'

TAR VENETO VE SENTENZA 2010

L’allegazione di copia del documento di identita' deve consentire - attraverso la verifica dei dati anagrafici, non della conformita' delle rispettive sottoscrizioni (giacchè la sottoscrizione del documento di identita' è priva di valenza ai fini dell’identificazione del soggetto: cfr. il combinato disposto dagli artt. 38, III comma e 1, I comma, lett. “d” del DPR n. 445/00) – prima di tutto di attribuire la dichiarazione ad una persona fisica, e, poi, di identificare esattamente il soggetto sottoscrittore.

Cio' precisato, la circostanza che la patente fosse stata allegata in un’unica facciata non ha inciso in alcun modo sulla validita' della dichiarazione presentata in nome e per conto dell’impresa ausiliaria, ne' sulla completezza della documentazione presentata da quest’ultima. Ancorchè composta da una sola facciata, invero, la copia allegata della patente reca sia la fotografia, sia tutti i dati anagrafici della titolare, consentendo cosi' di accertare senza alcun dubbio l’identita' e le generalita' della dichiarante, e conseguentemente di attribuire la paternita' della dichiarazione cui è allegata.

D’altro canto, se è pur vero che la patente si compone di due facciate, è altresi' vero che sulla seconda di queste, ovvero sul retro, non vi è alcuna informazione utile al controllo del contenuto delle dichiarazioni, atteso che la firma ivi apposta non costituisce - per quanto sopra accennato - elemento utile all’identificazione del soggetto sottoscrittore (TAR Palermo, 18.12.2009 n. 2054).

QUALIFICAZIONE ATI - INDICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’offerta dell’ATI deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa. L’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/1995 assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si configura di tipo verticale, vale a dire con scorporo delle singole parti, mentre nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, non è necessario indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, ne' le percentuali, per il fatto che la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno e perche' tutte le imprese sono responsabili in solido per l’intero.

In ipotesi di aggiudicazione della gara con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, conformandosi ai principi di imparzialita' e di trasparenza dell’azione amministrativa, l’art. 83, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, dispone che deve essere l’amministrazione nel capitolato degli oneri o nel bando di gara e non le Commissioni giudicatrici, ad enucleare le voci (e anche le sotto voci) per valutare l’offerta, in modo tale che i concorrenti, gia' al momento della produzione delle loro offerte siano a conoscenza dell’importanza attributiva anche delle sotto voci.

In forza dell’art. 48, co. 2, del T.U. n. 445 del 2000 “le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facolta' di utilizzare…”.

Ove l’impresa si avvalga della facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva la stessa è chiaramente resa “ai sensi dell’art. 48, co. 2, del T.U. n. 445 del 2000”, senza che sia necessaria una specificazione in tal senso, non richiesta dalla legge, ne' dal disciplinare di gara.

La mancanza di un elemento formale del tutto secondario puo' costituire, eventualmente, una mera irregolarita' e non è idoneo ad inficiare un’autocertificazione completa in tutti i suoi elementi essenziali (richiamo alle sanzioni penali, firma, allegazione della copia del documento, ecc).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRIVE DEL RICHIAMO ALLE SANZIONI PENALI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Considerato che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso puo' avere rilievo, anche ai fini dell’esclusione di un concorrente da una selezione pubblica, esclusivamente nel caso in cui risponda ad esigenze pratiche di certezza e celerita' ed effettivamente garantisca l’imparzialita' dell’azione amministrativa e la parita' di condizioni tra i concorrenti, l’ordinamento rifugge dai formalismi inutili, specie quando le loro conseguenze sono produttive di un effetto negativo, per di piu' grave come la restrizione della competizione in una gara pubblica.

Deve quindi ritenersi la illegittimita' di una clausola del bando che contenga l’obbligo di corredare della specifica formula in contestazione la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445 del 2000, secondo la quale "nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate", atteso che “si tratta, com’è palese dal significato proprio delle parole (…) di precetto posto a carico della Amministrazione in sede di predisposizione dei moduli, di fronte al cui inadempimento non è affatto stabilito che debba supplire spontaneamente il privato” (cosi', testualmente, la decisione n. 1665 del 2008 ). Per conseguenza, la dichiarazione sostitutiva resta valida anche in mancanza della specifica formulazione di cui all’art. 48 del citato decreto presidenziale da apporsi alla dichiarazione sostitutiva e che – per il principio utile per inutile non vitiatur - quest’assenza non è causa di esclusione dalla gara, nonostante che una siffatta conseguenza sia espressamente comminata dalla lex specialis di gara, visto che la invocazione contenuta nella formulazione dell’art. 48 citato “nulla aggiunge e nulla sottrae alla conoscenza delle norme penali puntuali che colpiscono quel tipo di falso e dunque all’operativita' effettiva delle disposizioni che saranno valutate congrue circa le false dichiarazioni” (cosi', ancora, la decisione n. 1665 del 2008 sopra citata).