Art. 41 (L) Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. comma abrogato dalla Legge 183/2011 in vigore dal 01/01/2012
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Giurisprudenza e Prassi

REFERENZE BANCARIE - PRESENTAZIONE IN COPIA CONFORME - LIMITI

AVCP PARERE 2010

L’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 rubricato “Copie autentiche” stabilisce che “Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali” e il successivo art. 19 rubricato “Modalita' alternative all’autenticazione di copie” prevede che “La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui all’art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione …..sono conformi all’originale”. Ed è proprio a quest’ultima fattispecie normativa che è ascrivibile la dichiarazione resa dall’impresa istante, la quale, dichiarando che le due referenze bancarie effettivamente allegate sono copie conformi all’originale, “conservato” da un’altra pubblica amministrazione – il Comune A – ha legittimamente utilizzato la prevista modalita' alternativa all’autenticazione di copie, che ha valore equivalente all’autenticazione resa dal pubblico ufficiale e, quindi, all’originale medesimo.

Senonche' non si puo' sottacere, dal punto di vista sostanziale, che dall’esame del contenuto delle copie delle due referenze bancarie in questione, si evince che le stesse sono indirizzate al Comune A, rispettivamente in data 11 maggio 2009 e 8 luglio 2009, quindi in epoca antecedente la pubblicazione del bando di gara in oggetto, avvenuta in data 31 luglio 2009, e come tali sono chiaramente inidonee ad attestare l’esistenza attuale di rapporti di credito e la permanenza dei requisiti di solvibilita' ed affidabilita' economica che dette dichiarazioni avrebbero dovuto attestare (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 4 ottobre 2007, n. 2614).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa B s.r.l. – Servizio di refezione scolastica presso le scuole d’infanzia e primarie del Comune C – Importo a base d’asta: € 198.500,00 – S.A.: Comune C (LE)