Art. 3 (R) Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) (comma così modificato dalla Legge di conversione del DL 5/2012, Legge 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012 - L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 01/01/2013 nel modificare l'art. 17, comma 4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha conseguentemente disposto con l'art. 1, comma 388) che le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dal 30 giugno 2013, successivamente modificato dal DL 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/2014, e dal DL 119/2014 convertito con modificazioni dalla L 146/14, dal DL 192/2014 convertito con modificazioni dalla L 11/2015 e dal DL 210/2015 converito con modificazioni dalla L 21/2016 che ha disposto che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2016

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
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