Art. 21 (R) Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)
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Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - OMESSA ALLEGAZIONE COPIA CARTA D'IDENTITA' - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Il combinato-disposto degli artt. 21, 38 e 47 del DPR 445/2000 induce a ritenere che il modulo ordinario di applicazione dell’istituto è quello risultante dal comma 3 del citato art. 38: presentazione di istanza alla presenza di un addetto dell’amministrazione, ovvero invio della medesima, accompagnata da fotocopia di documento di identita'. Deve rammentarsi che la giurisprudenza amministrativa ha sempre concordemente ritenuto che tale incombente rivesta natura nodale, e sia insuscettibile di regolarizzazione. Si è in passato affermato, condivisibilmente, che “nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21 comma 1 e 38 commi 2-3 del d.P.R. n. 445 del 2000, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identita' dell'interessato vale a conferire legale autenticita' alla sua sottoscrizione apposta in calce ad una istanza o ad una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalita' del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilita' soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.” (Consiglio di Stato , sez. V, 07 novembre 2007, n. 5761). Da tale principio si è fatto discendere, quale corollario, che “le autocertificazioni di cui all'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento del sottoscrittore; va, pertanto, disposta l'esclusione dalla gara di appalto della p.a. per la mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l'obbligo di produrre copia del documento di identita' risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, nè è data possibilita' di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della "par condicio" tra i concorrenti.” (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2745).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - ALLEGAZIONE CARTA D'IDENTITA'

TAR FRIULI SENTENZA 2008

Riguardo alla mancata allegazione del documento di identita' alle schede di partecipazione, il Collegio non ritiene di discostarsi da quella giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2008, n. 2089 e 5 marzo 2008, n. 953), secondo la quale la funzione essenziale dell’allegazione della copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante per comprovare la riferibilita' della dichiarazione alla persona fisica ex artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/00 puo' ritenersi soddisfatta qualora l’identita' del dichiarante sia comunque dimostrata in maniera incontroversa.

Nella fattispecie per cui è causa, ogni sottoscrittore delle schede per la partecipazione aveva gia' allegato nella busta A almeno cinque copie del proprio documento di identita'.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CARTA D'IDENTITA'

TAR LAZIO SENTENZA 2008

L’esclusione della ricorrente, alla cui domanda manca l’allegazione della fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante, appare del tutto conforme alla disciplina vigente. Infatti, la giurisprudenza maggioritaria evidenzia come, nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445 del 2000, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce a una istanza o a una dichiarazione. Questo elemento non rappresenta un vuoto formalismo, ma è l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica. Quindi, in caso di mancata allegazione del documento di identità non ci si trova al cospetto di una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma si tratta di una palese e insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa.

LETTERA D'INVITO - MANCANZA DI CARTA D'IDENTITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

E’ legittima l’esclusione dalla gara della società che non ha allegato all’offerta, come richiesto a pena di esclusione dalla lettera d’ invito, la copia del documento di identità del sottoscrittore. L’allegazione della copia del documento d’identità del sottoscrittore assolve alla specifica funzione di rendere riferibile la sottoscrizione della scheda dell’offerta alla persona identificata nel documento d’identità, ponendo al riparo l’Amministrazione da ogni possibile contestazione successiva.

Pertanto, l’accertata violazione della riportata prescrizione comporta -quale conseguenza ineludibile cui l’Amministrazione non può sottrarsi, proprio a tutela dell’affidamento e nel rispetto del principio della par condicio degli aspiranti- l’esclusione dalla procedura delle concorrenti inadempienti, in quanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese ed insanabile violazione della disciplina regolatrice dell’appalto in questione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;