Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
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Giurisprudenza e Prassi

PERMESSO DI COSTRUIRE - NECESSARIA CERTIFICAZIONE URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

La mera indicazione da parte dell’appellante dell’esistenza di un PRG che sarebbe in vigore dal 1980 non rende apprezzabile la connessa deduzione di insussistenza del presupposto per l’applicabilita' dell’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001, difettando non solo ogni prova del fatto che, in base a tale strumento urbanistico, sarebbe consentita l’edificazione, ma anche ogni indicazione della o delle disposizioni (dello stesso strumento) che imporrebbero al Comune di rilasciare il permesso di costruire richiesto; eppure parte appellante ben poteva munirsi, in proposito, di certificazione urbanistica che desse contezza, anche sotto il profilo storico, della destinazione dell’area e della sua attuale condizione giuridica.