Art. 90 (L) Sopraelevazioni

1. É consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. 2. L'autorizzazione é consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che é possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
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