Art. 7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

REFEZIONE SCOLASTICA - STRUMENTALITÀ ALL’ATTIVITÀ SCOLASTICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La refezione scolastica attualmente assume le caratteristiche di servizio essenziale pur strumentale all’attivita' scolastica, in quanto funzionale a garantire l’attivita' didattica nelle forme di impegno temporale attualmente vigenti.

Pertanto, l’attivita' in esame, pur in astratto ricadente tra le attivita' industriali, per il metodo di produzione adottato, non puo' ascriversi urbanisticamente e giuridicamente a tale categoria, in quanto è opera che assicura un servizio economico di interesse generale quale il servizio scolastico.

Il fatto che alcuni pasti (600 previsti in convenzione) possano non essere acquistati dal Comune per le proprie scuole, bensi' da altri istituti di istruzione e assistenza all’infanzia presenti nel Comune, non modifica evidentemente le caratteristiche e la natura giuridica del centro di produzione pasti in contestazione.

Fermo restando tali assunti, che rivelano la non contrarieta' alla legge delle scelte pianificatorie e di destinazione urbanistica effettuate dal Comune, si deve altresi' precisare che queste ultime sono a carattere tecnico e implicano valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimita' del giudice amministrativo, salvo il caso in cui le stesse siano viziate da arbitrarieta', irrazionalita' o irragionevolezza, ovvero dal travisamento di fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1191).

Nel caso di specie tali elementi non si ravvisano poiche' il centro cottura pasti per le scuole deve essere collocato in una posizione tale da consentire una rapida consegna dei pasti al fine di mantenere l’integrita' degli stessi, la migliore qualita' possibile e soprattutto il rispetto degli orari di mensa; esso non puo' essere collocato in una zona industriale generale per il ragionevole rischio di alterazione dei cibi e delle materie prime che li compongono; la scelta del Comune di realizzare un centro pasti anziche' allestire delle cucine nelle singole scuole nasce dalla necessita' di abbattere i costi ed ampliare gli spazi dedicati all’attivita' didattica nelle singole strutture scolastiche; infine, del tutto ragionevolmente il Comune ha eliminato il riferimento al quartiere per il centro cottura per rendere aderente la pianificazione alla realta' sociale e territoriale di S.