Art. 59 (L) Laboratori

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

b) lettera soppressa dalla l. 7 agosto 2012, n. 134

c) prove di laboratorio su terre e rocce. 3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, é servizio di pubblica utilità.
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Giurisprudenza e Prassi

FALSA DICHIARAZIONE – DIFFERENZA DA DICHIARAZIONE OMESSA – INTERGRAZIONE (80.FBIS)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

La doglianza è infondata nella parte in cui prospetta l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera f-bis) d. lgs. n. 50/16 in relazione alla dichiarazione resa dalla A in riferimento al requisito dell’autorizzazione ex art. 59 d.p.r. n. 380/01.

Il Collegio evidenzia che la dichiarazione resa nell’ambito del DGUE dalla mandante in ordine al possesso dell’autorizzazione non può essere ritenuta oggettivamente falsa in quanto il titolo è stato effettivamente conseguito dalla A; la mancata comunicazione della sospensione, pertanto, può, al più, essere sussunta nell’ipotesi di “dichiarazione omessa” per la quale l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 8906/19, Cons. Stato n. 7387/19, Cons. Stato n. 5171/19, Cons. Stato n. 2407/19 sulla distinzione tra dichiarazione falsa, reticente ed omessa) non consente l’esclusione dalla gara.

A ciò si aggiunga che la sospensione dell’autorizzazione e la revoca della sospensione stessa sono state, comunque, comunicate alla stazione appaltante con la dichiarazione integrativa trasmessa a seguito della richiesta del 13/11/19.

NON POSSONO ESSERE RICHIESTE PROVE SUI MATERIALI AI FINI PARTECIPATIVI

TAR LIGURIA SENTENZA 2013

Ne' il codice dei contratti pubblici ne' il regolamento di esecuzione del codice ne' altre disposizioni legislative prevedano l'obbligo di dotarsi, per l'affidamento del servizio di esecuzione di prove sui materiali da costruzione, di laboratori autorizzati ex art. 59 del d.P.R. n. 380/2001, da indicare in sede di presentazione dell'offerta.

Ne deriva la violazione dell'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici che, in omaggio al principio del favor partecipationis, ha tipizzato le cause di esclusione dalle gare d'appalto, precludendo l'inserimento nel bando di prescrizioni a pena di esclusione non riconducibili alle fonti suindicate.

La fonte della prescrizione in parola non puo' certo essere identificata, d'altronde, nel precitato art. 59, atteso che tale disposizione impone un requisito obbligatorio per l'esecuzione del servizio e non un requisito di partecipazione da accertarsi preventivamente in capo alle imprese che intendono concorrere per l'affidamento del servizio medesimo.

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE E ISO - LEGITTIMA ESCLUSIONE

AVCP PARERE 2012

La presentazione del Manuale Qualità non può sostituire la certificazione richiesta. Invero, la norma invocata richiede la presentazione di prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità e, quindi, di misure concretamente operanti, idonee a comprovare il possesso dei requisiti insiti nella certificazione richiesta e ad offrire garanzie di conformità ai requisiti qualitativi del servizio, caratteristica che non può essere riconosciuta ad un manuale, ancorché specificamente attinente alla documentazione richiesta. La documentazione esibita al più dimostra che il procedimento era, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in itinere, ma questo non integra ex se la specifica fattispecie contemplata dalla norma.

Nemmeno assume auspicato rilievo il Decreto Assessorile, peraltro non rinvenuto agli atti del procedimento di precontenzioso, già solo per il fatto che esso risale al 1999 ed è quindi antecedente all’epoca di intervento delle norme di gestione della qualità ISO 9001:2000.

In base a quanto sopra considerato, la esclusione della società istante deve ritenersi legittima. Ne consegue che non possono accedere al richiesto vaglio le perplessità sollevate con riferimento alla partecipazione alla selezione da parte di altri imprese, come evidenziato in premessa. Difatti, secondo l’orientamento di costante giurisprudenza, un soggetto legittimamente escluso da una gara d’appalto non è legittimato a contestare la legittimità delle operazioni di gara, “a meno che non permane l'interesse a ricorrere strumentale alla rinnovazione della selezione qualora si contesti l'ammissione di tutti gli altri partecipanti ovvero censuri un vizio idoneo a travolgere in radice la competizione, ciò in quanto tali deduzioni, ove fondate, comporterebbero l'onere per l'Amministrazione di indire una nuova procedura selettiva alla quale l'impresa precedentemente esclusa può partecipare, con conseguente chance di divenire aggiudicataria” (cfr. TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, n. 2510 del 28 dicembre 2009; C. Stato, Sez. V, n. 2871 del 11 maggio 2009 e n. 2629 del 4 giugno 2008). In tale situazione non versa l’istante, atteso che, in caso di favorevole apprezzamento delle censure articolate al riguardo, potrebbe al più conseguire l’esclusione delle ditte come sopra indicate ma non anche l’aggiudicazione della gara o almeno, in un’ottica strumentale, la sua rinnovazione.

SERVIZI GEOLOGICI E DI LABORATORIO - AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI

AVCP PARERE 2012

E’ legittima la richiesta del possesso di “autorizzazioni ministeriali” relative a “Esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione, ai sensi dell’art. 20 L. 1086/1971”, “Esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito, ai sensi della Circolare Ministeriale 8/9/2010 n° 7619” ed “Esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce, ai sensi della Circolare Ministeriale 8/9/2010 n° 7618”. Disposizioni, queste, comportanti – nel caso di mancato rispetto o di mancata produzione - l'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Sul punto la stazione appaltante ha ribadito che le specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto hanno imposto la necessita' di far eseguire le prove, gli esami e le analisi in situ e di laboratorio, nonche' sui materiali impiegati e da impiegare nell’esecuzione dei lavori, a laboratori ufficiali, cioè in possesso di specifiche autorizzazioni (concessioni in corso di validita') rilasciate specificamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per costante giurisprudenza, la Pubblica amministrazione puo' introdurre nella lex specialis della gara d'appalto disposizioni che limitano la platea dei concorrenti, al fine di consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati, specialmente per cio' che attiene al possesso di requisiti di capacita' tecnica e finanziaria, se tale scelta non sia eccessivamente o irragionevolmente limitativa della concorrenza, scelta che puo' essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimita' solo in quanto sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009 n. 525 e 23 luglio 2008 n. 3655).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate da A IVAN – Gara per l’affidamento del servizio per prove di laboratorio ed indagini geognostiche in ordine ai lavori di costruzione del 1° stralcio funzionale “Variante di Caltagirone dal Km 3+700 (riferimento al lotto unico), comprensivo dello svincolo di S. Bartolomeo, al Km 12+470 (riferimento al lotto unico), compreso l’innesto con la S.P. n. 37 al Km 11+400” - Importo a base d’asta € 632.991,59 - S.A.: B SPA.

QUALIFICAZIONE - PROVE GEOTECNICHE E PROVE GEOGNOSTICHE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Vi è "una chiara distinzione tra indagini geognostiche e prove geotecniche. Le prime consistono – alla luce, in particolare, di quanto stabilito dalla circolare 8 settembre 2010, n. 7619 – in indagini esplorative che si svolgono sul cantiere e che si sostanziano, in particolare, in perforazioni a rotazione per il carotaggio. Le seconde consistono – alla luce, in particolare, di quanto stabilito dalla circolare 8 settembre 2010, n. 7618 – in prove volte a stabilire la natura e la caratterizzata del suolo (ad esempio, prove di compressione, di permeabilita', di flessione, di taglio, di densita' del materiale sopra indicato, ecc.). L'art. 6.2.2. del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione». La distinzione tra le due scienze si desume anche da quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 che si occupa esclusivamente delle «indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica» e che chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione». Puo', dunque, ritenersi che le indagini geognostiche sono «preliminari e preordinate» all'espletamento delle prove geotecniche (in questo senso si veda Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 563). In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l'art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, facendo esclusivo riferimento alle prove geotecniche, abbia escluso dal proprio campo di applicazione le indagini geognostiche per l'esercizio delle quali non è conseguentemente necessario l'ottenimento di un autonomo titolo autorizzatorio. E' sufficiente per esse, come prescritto dall'art. 107 del d.p.r. n. 207 del 2010, che l'impresa, ai fini della partecipazione ad una procedura di gara, sia in possesso della correlativa qualificazione rilasciata dai soggetti a cio' deputati. In sintesi, dunque, la diversita' oggettiva tra le due nozioni in comparazione giustifica anche la diversita' di trattamento giuridico".

Le prove geotecniche ricomprendono anche le prove che si svolgono in situ. La circolare n. 7619 del 2010 tiene distinti i concetti di «indagine geognostiche» e di «prove in situ». Tra quest'ultime ricomprende, tra l'altro, le «prove di permeabilita'» e le «prove di sondaggio». La circolare (..) fornisce, inoltre, una nozione ampia di laboratorio. Lo stesso decreto ministeriale 14 gennaio 2008 fa riferimento, in un ambito dedicato esclusivamente alle prove geotecniche, alla necessita' che i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche avvenga anche attraverso «l'interpretazione dei risultati di prove e misure in situ». La necessita' che venga rilasciato uno specifico titolo che autorizzi l'esercizio di prove geotecniche in situ è anche giustificata dalla importanza e delicatezza delle prove stesse essendo le stesse finalizzate a fornire dati conoscitivi su terreni e rocce per la progettazione. Ne' ad una diversa conclusione si deve pervenire per il fatto che l'Allegato A del d.p.r. n. 207 del 2010 faccia riferimento alla «esecuzione delle prove in situ». A prescindere dal significato da attribuire all'espressione in esame contenuta soltanto nel predetto Allegato, la circostanza che la qualificazione si estenda ad esse non esclude, avendo riguardo al contenuto specifico degli atti sopra riportati, la necessita' che occorra un autonomo titolo autorizzatorio. In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l'art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, nella parte in cui fa riferimento alle prove geotecniche, ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le prove che si svolgono in situ e che consistono nelle prove specificamente indicate nei suddetti atti normativi secondari.

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE - AUTORIZZAZIONE COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2011

In ragione della particolare natura e tipologia dei servizi posti a base di gara, la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere ai partecipanti l’accreditamento ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Pertanto, in caso di mancata integrazione del bando nel senso appena rappresentato, lo stesso non puo' che ritenersi illegittimo.

L’Autorita' Portuale A - avendo previsto, secondo la dizione letterale del bando, di affidare un servizio preordinato non solo ad effettuare il prelievo di campioni, ma anche la concreta esecuzione sugli stessi di indagini geognostiche e geotecniche, da esplicarsi secondo il progetto definitivo all’uopo predisposto - avrebbe dovuto, in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, affidarsi a laboratori pubblici gia' qualificati (come indicati nelle lettere a), b), b-bis) e b-ter) del predetto art. 59) o appositamente autorizzati dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti ai sensi del comma 2, del medesimo articolo.

Tale autorizzazione, pertanto, doveva essere prevista come requisito di ammissione alla gara indetta dall’Autorita' Portuale A.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla B S.a.s. – Procedura aperta per l’”affidamento del piano particolareggiato delle indagini in situ, delle indagini geognostiche e geotecniche da eseguire sulle strutture degli edifici e del padiglione di ingresso del quartiere fieristico A” - Importo a base d’asta € 68.950,55 - S.A.: Autorita' Portuale A.

CERTIFICAZIONE DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2010

Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui

materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

CERTIFICAZIONE DI PROVE SU TERRE E ROCCE

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2010

Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

CERTIFICAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2010

Rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/10/2006 - REQUISITI LABORATORI

Il Consorzio deve aggiudicare un appalto per indagini e studi finalizzati alla progettazione preliminare delle nuove opere di regolazione del lago d'Idro. Hanno partecipato alla lilcitazione privata 6 Associazioni Temporanee di Imprese. In relazione alle certificazioni di cui devono disporre i laboratori, ci sono alcuni dubbi in merito alle “Norme Tecniche per le Costruzioni” pubblicate in data 23/09/2005. In particolare si riporta il par. 7.2.2 Indagini, caratterizzazioni e modellazione geotecnica che stabilisce che “ le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite e certificate da laboratori autorizzati di cui al comma 2 dell’art. 59 del DPR 06.06.2001 N. 380”. Le sopraccitate “Norme”, diventeranno coercitive a partire dal 23 di aprile 2007, mentre allo stato attuale si può scegliere se adottare tali Norme oppure il D.M. 1996. All’art. 35 del ns. Capitolato Speciale d’Appalto si riporta che “Le indagini e le prove dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6/6/2001 N. 380.” Il quesito che si pone è il seguente: i lavori possono essere ugualmente assegnati definitivamente alla ditta aggiudicataria anche se non possiede i requisiti di cui al DPR n. 380 e le condizioni previste dall’art. 35 del capitolato? Si ricorda che all’interno delle varie lavorazioni previste dall’appalto, quelle relative alle indagini sono in percentuale superiore a quella sub appaltabile (30%).