Art. 59 (L) Laboratori
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) lettera soppressa dalla l. 7 agosto 2012, n. 134
c) prove di laboratorio su terre e rocce. 3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, é servizio di pubblica utilità.
Giurisprudenza e Prassi
FALSA DICHIARAZIONE – DIFFERENZA DA DICHIARAZIONE OMESSA – INTERGRAZIONE (80.FBIS)
La doglianza è infondata nella parte in cui prospetta l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera f-bis) d. lgs. n. 50/16 in relazione alla dichiarazione resa dalla A in riferimento al requisito dell’autorizzazione ex art. 59 d.p.r. n. 380/01.
Il Collegio evidenzia che la dichiarazione resa nell’ambito del DGUE dalla mandante in ordine al possesso dell’autorizzazione non può essere ritenuta oggettivamente falsa in quanto il titolo è stato effettivamente conseguito dalla A; la mancata comunicazione della sospensione, pertanto, può, al più, essere sussunta nell’ipotesi di “dichiarazione omessa” per la quale l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 8906/19, Cons. Stato n. 7387/19, Cons. Stato n. 5171/19, Cons. Stato n. 2407/19 sulla distinzione tra dichiarazione falsa, reticente ed omessa) non consente l’esclusione dalla gara.
A ciò si aggiunga che la sospensione dell’autorizzazione e la revoca della sospensione stessa sono state, comunque, comunicate alla stazione appaltante con la dichiarazione integrativa trasmessa a seguito della richiesta del 13/11/19.
NON POSSONO ESSERE RICHIESTE PROVE SUI MATERIALI AI FINI PARTECIPATIVI
Ne' il codice dei contratti pubblici ne' il regolamento di esecuzione del codice ne' altre disposizioni legislative prevedano l'obbligo di dotarsi, per l'affidamento del servizio di esecuzione di prove sui materiali da costruzione, di laboratori autorizzati ex art. 59 del d.P.R. n. 380/2001, da indicare in sede di presentazione dell'offerta.
Ne deriva la violazione dell'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici che, in omaggio al principio del favor partecipationis, ha tipizzato le cause di esclusione dalle gare d'appalto, precludendo l'inserimento nel bando di prescrizioni a pena di esclusione non riconducibili alle fonti suindicate.
La fonte della prescrizione in parola non puo' certo essere identificata, d'altronde, nel precitato art. 59, atteso che tale disposizione impone un requisito obbligatorio per l'esecuzione del servizio e non un requisito di partecipazione da accertarsi preventivamente in capo alle imprese che intendono concorrere per l'affidamento del servizio medesimo.
QUALIFICAZIONE - PROVE GEOTECNICHE E PROVE GEOGNOSTICHE
Vi è "una chiara distinzione tra indagini geognostiche e prove geotecniche. Le prime consistono – alla luce, in particolare, di quanto stabilito dalla circolare 8 settembre 2010, n. 7619 – in indagini esplorative che si svolgono sul cantiere e che si sostanziano, in particolare, in perforazioni a rotazione per il carotaggio. Le seconde consistono – alla luce, in particolare, di quanto stabilito dalla circolare 8 settembre 2010, n. 7618 – in prove volte a stabilire la natura e la caratterizzata del suolo (ad esempio, prove di compressione, di permeabilita', di flessione, di taglio, di densita' del materiale sopra indicato, ecc.). L'art. 6.2.2. del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione». La distinzione tra le due scienze si desume anche da quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 che si occupa esclusivamente delle «indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica» e che chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione». Puo', dunque, ritenersi che le indagini geognostiche sono «preliminari e preordinate» all'espletamento delle prove geotecniche (in questo senso si veda Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 563). In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l'art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, facendo esclusivo riferimento alle prove geotecniche, abbia escluso dal proprio campo di applicazione le indagini geognostiche per l'esercizio delle quali non è conseguentemente necessario l'ottenimento di un autonomo titolo autorizzatorio. E' sufficiente per esse, come prescritto dall'art. 107 del d.p.r. n. 207 del 2010, che l'impresa, ai fini della partecipazione ad una procedura di gara, sia in possesso della correlativa qualificazione rilasciata dai soggetti a cio' deputati. In sintesi, dunque, la diversita' oggettiva tra le due nozioni in comparazione giustifica anche la diversita' di trattamento giuridico".
Le prove geotecniche ricomprendono anche le prove che si svolgono in situ. La circolare n. 7619 del 2010 tiene distinti i concetti di «indagine geognostiche» e di «prove in situ». Tra quest'ultime ricomprende, tra l'altro, le «prove di permeabilita'» e le «prove di sondaggio». La circolare (..) fornisce, inoltre, una nozione ampia di laboratorio. Lo stesso decreto ministeriale 14 gennaio 2008 fa riferimento, in un ambito dedicato esclusivamente alle prove geotecniche, alla necessita' che i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche avvenga anche attraverso «l'interpretazione dei risultati di prove e misure in situ». La necessita' che venga rilasciato uno specifico titolo che autorizzi l'esercizio di prove geotecniche in situ è anche giustificata dalla importanza e delicatezza delle prove stesse essendo le stesse finalizzate a fornire dati conoscitivi su terreni e rocce per la progettazione. Ne' ad una diversa conclusione si deve pervenire per il fatto che l'Allegato A del d.p.r. n. 207 del 2010 faccia riferimento alla «esecuzione delle prove in situ». A prescindere dal significato da attribuire all'espressione in esame contenuta soltanto nel predetto Allegato, la circostanza che la qualificazione si estenda ad esse non esclude, avendo riguardo al contenuto specifico degli atti sopra riportati, la necessita' che occorra un autonomo titolo autorizzatorio. In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l'art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, nella parte in cui fa riferimento alle prove geotecniche, ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le prove che si svolgono in situ e che consistono nelle prove specificamente indicate nei suddetti atti normativi secondari.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Il Consorzio deve aggiudicare un appalto per indagini e studi finalizzati alla progettazione preliminare delle nuove opere di regolazione del lago d'Idro. Hanno partecipato alla lilcitazione privata 6 Associazioni Temporanee di Imprese. In relazione alle certificazioni di cui devono disporre i laboratori, ci sono alcuni dubbi in merito alle “Norme Tecniche per le Costruzioni” pubblicate in data 23/09/2005. In particolare si riporta il par. 7.2.2 Indagini, caratterizzazioni e modellazione geotecnica che stabilisce che “ le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite e certificate da laboratori autorizzati di cui al comma 2 dell’art. 59 del DPR 06.06.2001 N. 380”. Le sopraccitate “Norme”, diventeranno coercitive a partire dal 23 di aprile 2007, mentre allo stato attuale si può scegliere se adottare tali Norme oppure il D.M. 1996. All’art. 35 del ns. Capitolato Speciale d’Appalto si riporta che “Le indagini e le prove dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6/6/2001 N. 380.” Il quesito che si pone è il seguente: i lavori possono essere ugualmente assegnati definitivamente alla ditta aggiudicataria anche se non possiede i requisiti di cui al DPR n. 380 e le condizioni previste dall’art. 35 del capitolato? Si ricorda che all’interno delle varie lavorazioni previste dall’appalto, quelle relative alle indagini sono in percentuale superiore a quella sub appaltabile (30%).

