Art. 43 (L) Riscossione

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
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Giurisprudenza e Prassi

PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EDILIZIE - IMPOSSIBILITA' DI ACCETTARE UNA PRESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA ORIGINARIA

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2011

Le sanzioni amministrative pecuniarie edilizie sono classificabili tra le entrate correnti extra tributarie dell’Ente ed hanno carattere di eccezionalita' e/o non ripetitivo.

Esse sono previste nella Parte I, Titolo IV, Capo II del DPR 6 giugno 2001, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che all’art.43 cosi' dispone “I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai Titoli II e IV della Parte I del DPR sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente” e, dunque, non vi è alcun accenno o rinvio a forme diverse di pagamento e, in particolare, alla forma contrattuale di cui all’art.1197 c.c., comma 1 che cosi' recita “Il debitore non puo' liberarsi (dal debito) eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”. Da cio' si deduce che tale modalita' di estinzione della prestazione puo' essere utilizzata dal debitore subordinata, pero', ad un atto di consenso del creditore. Per soddisfare il credito di un soggetto pubblico non esiste un’espressa disposizione di legge che consenta di avvalersi di tale soluzione civilistica e, quindi, di accettare una prestazione diversa da quella originaria, fatta peraltro salva la possibilita', in caso di accertata incapacita' del debitore di soddisfare quanto dovuto, di avviare le procedure necessarie alla riscossione, anche in forma coattiva, percorrendo idonee soluzioni alternative.