Art. 21 (R) Intervento sostitutivo regionale

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.
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Giurisprudenza e Prassi

PERMESSO DI COSTRUIRE - SILENZIO - RIFIUTO DELLA PA - SIGNIFICATO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2011

L'art. 20 del DPR 380/2001 ha previsto che le domande di permesso di costruire debbano essere esaminate e definite entro termini ben definiti, trascorsi i quali, in base al disposto del comma 9, "sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto"; tale disposizione, secondo l’indirizzo assolutamente dominante, va interpretata nel senso che, trascorso tale termine, non si è di fronte ad un silenzio reso significativo dalla legge in termini di diniego implicito della pretesa avanzata, ma ad un silenzio-inadempimento coincidente con la mera inerzia dell'Amministrazione.

In tal senso depone anche l’art. 21 DPR 380/2001 che, qualificando implicitamente il comportamento omissivo dell’Amministrazione quale inerzia procedimentale, prevede la possibilita' dell’intervento sostitutivo regionale.

A cio' aggiungasi che il citato art.20 del DPR 380/01 prescrive che l'amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, non solo non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire, ma addirittura permane nell'obbligo (ex art. 2, I comma della legge n. 241/90) di doverlo fare, soprattutto quando l'istante insista formalmente per l'ottenimento di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento medesimo.

Peraltro, il silenzio-rifiuto disciplinato dall'ordinamento è istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10 e successiva giurisprudenza pacifica); tale obbligo puo' discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell'Amministrazione stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento (cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall'art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonche' Cons. St., sez. IV, 4 settembre 1985, n. 333 e 6 febbraio1995, n. 51; sez. V, 6 giugno1996, n. 681 e 15 settembre1997, n. 980, Consiglio Stato , sez. VI, 11 novembre 2008, n. 5628, Consiglio Stato , sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3883).

Difatti, al di la' dell’obbligo normativamente imposto alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (artt. 2 e 3 L. n° 241/90), appartiene ad una giurisprudenza consolidata il principio secondo cui l’Amministrazione è parimenti tenuta a pronunciarsi laddove ragioni di giustizia ed equita' impongono l’adozione di un provvedimento, nonche' tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, qualunque esse siano (C. St. Sez VI 14 ottobre 92 n° 762; T.A.R. Campania I Sez. 28 giugno 2001 n°1034; T.A.R. Puglia – Lecce III sez. 21 dicembre 2007 n. 4370 ).