Art. 108 (L) Soggetti abilitati

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 é subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
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Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - LEGITTIMITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

La formulazione del citato art. 49 è, dunque, molto ampia e non prevede alcun divieto, sicche' ben puo' l'avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualita' di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacita' tecnica, non rilevando, in contrario, che la certificazione di qualita' è requisito immanente l'impresa.

Invero, la certificazione di qualita', essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneita' tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacita' tecnico professionale di un'impresa, assicurando che l'impresa cui sara' affidato il servizio o la fornitura sara' in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualita' accertato da un organismo a cio' predisposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1459).

In tale ottica, afferendo la certificazione di qualita' alla capacita' tecnica dell'imprenditore, essa è coerente all'istituto dell'avvalimento quale disciplinato con l'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, ma lo è anche con la procedura di gara qui in questione, con le norme del disciplinare di gara e, segnatamente, con la disposizione del capo 2, lett. 2).

Non sussiste, in conseguenza, il lamentato travisamento della censura di violazione della lex specialis di gara, avendo il TAR aderito all'opzione ermeneutica, che si condivide, che annovera la certificazione di qualita' tra i requisiti speciali di carattere tecnico organizzativo, suscettibile, ai sensi del citato capo 2) del disciplinare di gara, di prestito da parte dell'ausiliaria.

Puo' affermarsi che tutti i requisiti di capacita' tecnico, economica e professionale devono essere sussunti nella categoria dei requisiti che possono essere oggetto di avvalimento.

Quand'anche, poi, la "certificazione di qualita'" riguardasse una qualita' soggettiva dell'impresa, ugualmente potrebbe essere oggetto di avvalimento, rientrando tra i requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, attesa la sua portata generale.

Un'interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di avvalimento si porrebbe, peraltro, in contraddizione con la finalita' dell'istituto di incentivare la concorrenza, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti.