Art. 21. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI DI LLPP - QUALIFICAZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2013

Il sistema normativo in materia di qualificazione non prevede differenze tra qualificazione di lavori pubblici e qualificazione di lavori privati se non in limitatissime ipotesi (cfr. art. 21 D.P.R. n. 34/2000, che esclude per i lavori privati la rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti; cfr. art. 25 D.P.R. n. 34/2000 che esclude per i lavori privati il limite della attestabilita' della categoria prevalente prevista nel bando di gara di un lavoro pubblico).