Art. 14. Vigilanza dell'autorità

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'autorità stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III;

d) applichino le tariffe di cui all'allegato E.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull'istanza di verifica l'autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 2, del presente regolamento.

3. L'autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità.

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Giurisprudenza e Prassi

FALSI CERTIFICATI LAVORI - INVALIDITA' ATTESTAZIONE SOA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

La falsa dichiarazione (o certificazione) ricadente sui requisiti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione è un fatto di tale gravita' da essere di per se' ostativo all’ottenimento (o mantenimento) dell’attestazione. Pertanto, nell’ambito del procedimento di controllo ex art. 14 del D.P.R. n. 34/2000, sono irrilevanti eventuali deduzioni delle imprese tese a sostenere l’ininfluenza dei certificati lavori non confermati dai soggetti emittenti nonche', in ogni caso, l’estraneita' all’alterazione dei certificati stessi. Infatti, cio' che rileva nel procedimento di controllo de quo, è il fatto oggettivo della falsita' dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita la qualificazione, indipendentemente dal numero e dalla entita' dei falsi e da ogni ricerca sulla imputabilita' soggettiva dell’alterazione. Invero, l’attestazione deve basarsi su documenti autentici e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita'; in tali circostanze l’attestazione va, dunque, annullata (vedi in tal senso anche det.ne Aut. Vig. 6/06).

In effetti, nel caso di specie, la delibera del 9.5.2007 si è limitata a rimarcare l’irrilevanza dell’eventuale estraneita' dell’impresa alla falsificazione dei documenti, a fronte di circostanze che in ogni caso imponevano l’eliminazione dell’attestazione basata su dati non veritieri.

Tuttavia, la non imputabilita' della falsita' all’impresa che ha conseguito l’attestazione, se non rileva ai fini del mantenimento dell’attestazione stessa comunque oggettivamente invalida per falsita' dei presupposti, acquista invece rilevanza ai fini del rilascio di una nuova attestazione, in quanto “in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), D.P.R. n. 34 del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione” (Consiglio di Stato, VI, n. 129/2005 e det. cit. Aut. Vig. n. 6/06)

SOA - AUTORITA' DI VIGILANZA - RAPPORTO COLLABORATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’ obbligo posto a carico della SOA dall’art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 34/2000 di “dichiarare ed eventualmente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza” rafforza il rapporto collaborativo che deve instaurarsi fra la SOA ed l’ Autorita' di Vigilanza a garanzia dell’ imparzialita' e trasparenza dell’ attivita' di certificazione esercitata.

Il non corretto o erroneo esercizio di detta attivita' informativa di carattere generale – rimessa all’ iniziativa della SOA che, con autonoma valutazione, deve caso per caso selezionare i fatti e le circostanze che possono assumere rilevanza agli effetti dell’art. 7, comma quarto – è tuttavia fattispecie diversa dalla “mancata risposta a richieste dell’ Autorita'” (art. 7 nono comma), che rivela, in presenza di una specifica iniziativa di controllo dell’ Autorita', uno specifico intendimento della SOA di sottrarsi al potere di vigilanza di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 34/2000 e, quale comportamento tipizzato, è ricondotto nel regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma nono, del d.P.R. predetto.

ATTESTAZIONE SOA - RIATTESTAZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Come anche l’Autorità di Vigilanza ha avuto modo di precisare (determinazione n. 6.2006), il procedimento di controllo sulle attestazioni SOA, ex art. 14 del DPR n. 34.2000, mira a verificare che l’attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel predetto regolamento e che l’impresa attestata sia in possesso del requisito di affidabilità morale e professionale atto a consentire l’ottenimento di una nuova attestazione.

Sicchè, la restituzione dell’attestazione di qualificazione alla SOA emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che deve concludersi con un accertamento in ordine alla veridicità della documentazione presentata dall’impresa ed al permanere in capo ad essa dei prescritti requisiti di affidabilità morale e professionale, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori e per le determinazioni da assumere in ordine ad eventuali riattestazioni ottenute dall’impresa stessa successivamente alla restituzione dell’attestazione originaria.

Nel caso di specie, d’altra parte, il procedimento di riattestazione attivato dalla ricorrente si è svolto sostanzialmente in parallelo rispetto al procedimento di controllo della legittimità della prima attestazione, iniziato e portato avanti prima da CQOP SOA spa (con le verifiche dei certificati di lavori presso le Amministrazioni comunali interessate) e poi dall’Autorità di Vigilanza (con le formali contestazioni d’irregolarità e le determinazioni conclusive conseguentemente assunte). Si consideri, in effetti, al riguardo, ed a mero titolo esemplificativo, la sostanziale coincidenza temporale tra comunicazione SOA CQOP (datata 4.4.2006) all’Autorità di Vigilanza delle prime formali risultanze di non veridicità di certificati di lavoro a suo tempo prodotti dalla ricorrente ed utilizzati per l’attestazione originaria, e rilascio da parte di SOA SOANC della nuova attestazione n. 8315.19.00 (datata 5.4.2006).

Ebbene, pare evidente che in circostanze di questo genere, all’impresa che ha ottenuto la riattestazione (presso una diversa Società di attestazione) nelle more del procedimento di controllo della legittimità dell’attestazione originaria, non può essere consentito di sottrarsi alle conseguenze e ai riflessi di tali controlli solo perché la nuova attestazione è stata rilasciata prima della conclusione del procedimento suddetto e della annotazione e pubblicizzazione dei relativi esiti sull’apposito casellario delle imprese. Per cui l’impresa stessa, benché riattestata, deve restare comunque soggetta, una volta concluso il controllo sulla prima attestazione, alle conseguenti valutazioni di permanenza dei requisiti di legge per l’ottenimento della nuova attestazione.

E dunque, nel caso di specie, l’annotazione (23.6.2006), nel casellario delle imprese, circa la non veridicità dei documenti posti a base dell’attestazione n. 846.49.00, una volta sancito che la restituzione di questa “ha costituito anticipata esecuzione” del procedimento di controllo, si salda con l’annotazione originaria (30.3.2006) di restituzione dell’attestazione stessa. In altre parole, la verifica della falsità documentale opera ex tunc, esplicando i suoi effetti anche in ordine alla validità della seconda attestazione (rilasciata infatti il 5.4.2006).