Art. 89 Consegna delle opere all'ente di impiego

1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'art. 55, il direttore dei lavori provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a lavori, al comandante dell'ente o a un suo delegato.

2. La consegna è formalizzata in un verbale di consegna da sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo competente del Genio.

3. Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono allegate le planimetrie atte a individuare la geometria delle opere realizzate, nonché gli schemi degli impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle modalità di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.
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