Art. 87 Opere speciali per la difesa ambientale

1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori del territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo.

2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.
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