Art. 79 Competenze

1. Geniodife sovrintende alle attività tecniche per i nuovi approntamenti infrastrutturali realizzati fuori del territorio nazionale.

2. Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti, sono responsabili della manutenzione e gestione delle infrastrutture utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono sotto le responsabilità dell'Amministrazione militare.
Condividi questo contenuto: