Art. 76 Documenti da consegnare al collaudatore

1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo di collaudo il progetto, le eventuali varianti intervenute in corso d'opera nonché, per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, e, per i lavori a cottimo fiduciario, la documentazione prevista per i lavori a ditta.
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