Art. 71 Contabilità delle spese di lavori per cottimi

1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabilità è effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.

2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilità è firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.

3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione può disporre l'aumento delle quantità senza ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purché non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.
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