Art. 66 Lavori a mezzo cottimi fiduciari

1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63.

2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti per qualsiasi importo.

3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento è regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento è regolato da scrittura privata.

4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale.

5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.
Condividi questo contenuto: