Art. 64 Sistemi di esecuzione dei lavori in economia

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 196, comma 7, del codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:

a) in amministrazione diretta;

b) a mezzo cottimi;

c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.
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