Art. 62 Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125 del codice e delle seguenti ulteriori categorie generali:

a) lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;

b) lavori di cui all'art. 63 quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;

c) lavori realizzati fuori dal territorio nazionale;

d) lavori interferenti con l'attività operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.
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