Art. 45 Contabilità soggette a revisione

1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono verificate, a cura degli organi esecutivi, prima dell'emissione di ogni acconto nonché prima del pagamento del saldo.

2. L'autorità responsabile dell'approvazione del collaudo può disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione prima dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.
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